REDDITO DI ULTIMA ISTANZA ART. 44 DECRETO CURA ITALIA

REDDITO ULTIMA ISTANZA

 

INDENNITA’ € 600,00 PER PROFESSIONISTI ED AUTONOMI DI ALTRE CASSE

Firmato oggi 28 marzo il decreto a sostegno del reddito dei professionisti e lavoratori autonomi iscritti ad altra cassa previdenziale diversa dall’INPS (Agenti e Rappresentanti di Commercio, Consulenti Finanziari, Professionisti iscritti agli ordini professionali etc.).

Il decreto prevede una indennità per il mese di marzo pari ad €uro 600,00, esentasse, riconosciuto a:

 ai soggetti che hanno realizzato, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore ad €uro 35.000,00 (tutti i redditi compresi quelli a cedolare secca), la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza COVID-19;

– ai soggetti che, sempre nell’anno di imposta 2018, hanno realizzato un reddito complessivo compreso tra €uro 35.000,00 ed €uro 50.000,00 (tutti i redditi compresi quelli a cedolare secca) che abbiano cessato la P.IVA tra il 23/02 ed il 31/03/2020 o ridotto/sospeso l’attività autonoma o libero-professionale con almeno il 33% di minor reddito nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza COVID-19;;

L’indennità non è cumulabile con il bonus €uro 600,00 erogato dall’INPS ne con il reddito di cittadinanza.

Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 al 30 aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti.

L’indennità è altresì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi per l’anno 2019.

L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

L’istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata da una autocertificazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b);

e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) (la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza COVID-19).

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Studio De Giorgis