31 MARZO 2020 CONVENZIONE GOVERNO SINDACATI BANCHE
ANTICIPAZIONE CASSA INTEGRAZIONE
Le Banche che aderiranno alla convenzione potranno anticipare ai lavoratori la cassa integrazione, per un importo massimo di euro 1.400,00 in caso di sospensione del lavoro a zero ore e per 9 settimane, l’importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di riduzione dell’orario e/o del periodo di sospensione.
In caso di prolungamento delle 9 settimane di cassa integrazione, l’anticipazione potrà essere reiterata.
L’anticipazione degli importi da parte delle Banche riguarderà i lavoratori con diritto a percepire una delle seguenti diverse forme di integrazione salariale:
- CIGO – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
- CIGD – Cassa Integrazione Guadagni in Deroga
- FIS (Fondo Integrazione Salariale) e Fondi bilaterali.
I Lavoratori interessati dovranno compilare i 4 moduli relativi ad uno dei seguenti allegati a seconda del tipo di integrazione salariale spettante:
- Allegato A) CIGO;
- Allegato B) CIGD;
- Allegato C) ALTRE CAUSALI.
I 4 Moduli riguardano:
- la richiesta dell’anticipazione alla banca;
- la lettera all’INPS con l’indicazione del conto corrente bancario su cui accreditare il trattamento;
- l’autorizzazione all’Inps di accreditare l’integrazione salariale sul conto corrente indicato e l’autorizzazione alla banca di provvedere al recupero delle somme versate quale anticipazione, una volta che l’Inps ha effettuato l’accredito;
- l’elenco dei documenti da allegare alla domanda.
Nessun costo sarà addebitato al lavoratore. L’ABI ha invitato le banche a non addebitare oneri ed interessi.
01 aprile 2020
Studio De Giorgis