DECRETO AGOSTO “RILANCIO 2”

DECRETO AGOSTO “RILANCIO 2”

SINTESI

1) Proroga per un massimo di 18 settimane complessive dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza, che devono essere collocate nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

E’ bene precisare che i periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati che sono collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane, con la conseguente diminuzione del numero di settimane che possono essere richieste dalle aziende.

Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, e non sono più gratuite per tutti i datori di lavoro.

Le aziende che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

  • al 9% della retribuzione globaleche sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 18% della retribuzione globaleche sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
  • icontributo addizionale non è dovutodai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Per poter accedere alle ulteriori nove settimane, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, l’Istituto applicherà l’aliquota più alta pari al 18%.

 

2) Esonero dal versamento dei contributi previdenziali:

  • per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020 per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione;
  • fino al 31 dicembre 2020, per i datori di lavoro, cheassumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero in esame è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto Agosto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

 

3) Divieto di licenziamento individuale per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali. Inoltre, è confermata la sospensione delle procedure di licenziamento collettivoTali disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.

4) Proroga o rinnovo di contratti a termine

In deroga a quanto previsto dall’articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare, usufruendo in caso di proroga del presente regime speciale al massimo una volta sola e per un periodo massimo di 12 mesi, sottoscrivendo il relativo atto entro il 31 dicembre 2020, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza di causali (di cui all’articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

Il decreto abroga, inoltre, la disposizione del DL Rilancio secondo cui il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, doveva essere prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

 

5) Nuove indennità per alcune categorie di lavoratori, tra cui 1.000,00 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza Covid-19.

6) Proroga del reddito d’emergenza per cui sono previsti ulteriori 400,00 euro per le famiglie più bisognose.

7) Rateizzazione dei versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio:

il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.

 

8) Proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto Irap per il 2020 per i contribuenti soggetti agli ISA (Indici sintetici di affidabilità) ed i forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

9) Proroga fino al 15 ottobre della sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dei piani di dilazione, nonché la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro.

10) Sospese per l’anno in corso anche Tosap (Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) e Cosap (Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) per le attività di ristorazione.

11) Proroga di un mese (giugno) del credito d’imposta locazioni e sua estensione, indipendentemente dal limite dimensionale di 5 milioni di euro, alle imprese termali (oltre a quelle alberghiere, agrituristiche, alle agenzie di viaggio e tour operator).

12) Sospesa la seconda rata dell’IMU dovuta per il 2020 da strutture ricettive alberghi, campeggi e b&b, oltre che stabilimenti balneari. La misura è estesa anche alle fiere e a cinema e teatri, a patto che i proprietari siano anche i gestori delle attività. Per cinema e teatri la sospensione, previa autorizzazione comunitaria, riguarda anche l’imposta dovuta per il 2021 e il 2022.

13) Possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio sia diretta l’attività di impresa. La rivalutazione, che potrà riguardare anche singoli beni, deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.  

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%, pagabile in tre rate annuali, sia per i beni ammortizzabili sia per quelli e non ammortizzabili. 

In caso di cessione dei beni nei tre esercizi successivi a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Il saldo attivo di rivalutazione potrà essere affrancato mediante il versamento di una imposta sostitutiva del 10% da corrispondere con le stesse modalità del versamento dell’imposta sostitutiva del 3%. 

 

14) Raddoppiato l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’impresa ai propri dipendenti che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, solo per il periodo di imposta 2020, passando da 258,23 euro a 516,46 euro,

15) Rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese: 64 milioni per la “nuova Sabatini”; 500 milioni per i contratti di sviluppo; 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa; 50 milioni per il voucher per l’innovazione; 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.

16) Rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. 

17) Prorogata per le piccole e medie imprese (PMI) la moratoria su prestiti e mutui:

dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).

  1. a) Per le imprese che si sono già avvalse della moratoria prima dell’allungamento del beneficio dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 è previsto un meccanismo automatico di rinnovo che può essere interrotto solo se l’azienda comunica espressamente di rinunciare alla proroga.
  2. b) Per le imprese del comparto turistico, in caso di autorizzazione da parte della Commissione europea i termini sono estesi dal 31 gennaio 2012 al 31 marzo 2021.

Alle PMI, con esposizioni debitorie “in bonis” al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che inviano, entro il 31 dicembre 2020, a banche e intermediari finanziari un’autocertificazione in cui dichiarano di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”:

  1. non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
  2. sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
  3. viene sospeso, dal 17 marzo (anche se la comunicazione di sospensione viene presentata dopo e la rata non è stata pagata) al 31 gennaio 2021 compreso, il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi. Le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99.

La moratoria ex lege sui finanziamenti determina lo spostamento in avanti, senza alcuna commissione, del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. In caso di:

  • sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), gli interessi che matureranno durante la sospensione (calcolati sul capitale residuo sospeso al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario) saranno ripagati in quote, dopo il 31 gennaio 2021, nel piano di ammortamento residuo;
  • sospensione della sola quota capitale, gli interessi sul capitale ancora da rimborsare dovranno essere pagati anche durante il periodo di sospensione, senza ulteriori effetti sul piano di rimborso originario.

L’azienda può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata), previa comunicazione alla banca/intermediario, e riprendere il normale pagamento delle rate.

Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

Su richiesta del finanziatore, che deve indicare l’importo massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia del 33%:

  • sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca, calcolati come differenza tra gli utilizzi al 31 gennaio 2021 e quelli al 18 marzo 2020;
  • sui prestiti non rateali;
  • sulle singole rate e canoni sospesi.

 

18) Incentivi statali per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO2.

19) IncentivI per gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, con uno stanziamento per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con tali modalità di pagamento.

20) Stanziati fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, tra cui uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019 e contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo di oltre il 33% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019.

Studio De Giorgis

 

Fonti:

Decreto Agosto “Rilancio 2” n. 104/2020

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