SINTESI
Secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP: proroga al 10 dicembre 2020
Il versamento del secondo acconto di IRPEF, IRE e IRAP viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP: proroga al 30 aprile 2021
La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del Dpcm del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.
Sospensione versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre
Sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva scadenti a dicembre, per:
- le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto al medesimo mese del 2019;
- chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019;
- le attività economiche chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre:
- le attività oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse:
- i ristoranti in zone arancioni e rosse;
- tour operator in zone rosse;
- agenzie di viaggio in zone rosse;
- alberghi nelle zone rosse.
Presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap: proroga al 10 dicembre 2020
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap è posticipato al 10 dicembre 2020.
Proroga definizioni agevolate
La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal “Cura Italia” (d.l. 17 marzo 2020, n. 18) è estesa dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.
Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione
Modifiche all’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione: alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive.
Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021 è elevata a 100.000 euro la soglia per i controlli e si eleva da 5 a 10 il numero di rate che, qualora non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. I contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova istanza di rateizzazione entro la fine del 2021.
Agenti e rappresentanti di commercio
Tra le attività oggetto dei contributi a fondo perduto compaiono agenti e rappresentanti di commercio, pertanto le disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e quindi la possibilità di beneficiare delle somme a fondo perduto, si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1.
Le domande di contributo si possono presentare fino al 15 Gennaio 2021 il rimborso sarà automatico se si è già ricevuto il contributo a fondo perduto di maggio.
Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo
Nuova indennità una tantum di 1.000 euro erogabile a:
- stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo,
- iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti,
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente,
- intermittenti,
- incaricati di vendite a domicilio.
Associazioni sportive
Viene incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.
800 euro ai lavoratori sportivi
Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo, titolari di rapporti di collaborazione con:
- il Coni,
- il Comitato Italiano Paralimpico,
- le Federazioni Sportive Nazionali,
- le Discipline Sportive Associate,
- gli Enti di Promozione Sportiva,
- le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.
Fiere e Congressi – Agenzie di Viaggio e Tour Operator – Trasporto autobus scoperti
350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, incrementando del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Si incrementano:
- di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo;
- di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri tramite autobus scoperti (sightseeing).
Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese
Incrementato di 500 milioni, per il 2020, il fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.
Fondo perequativo
Viene istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza in corso, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.
Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio
L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per altri 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.
N.B. I ristori ricevuti non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili, né alla formazione del valore della produzione netta.
Allegato 1
CODICE ATECO |
DESCRIZIONE |
% |
46 12 01 |
Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti |
100% |
46 14 03 |
Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio |
100% |
46 15 01 |
Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche |
100% |
46 15 03 |
Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera |
100% |
46 15 05 |
Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili |
100% |
46 15 06 |
Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta |
100% |
46 15 07 |
Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta |
100% |
46 16 01 |
Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento |
100% |
46 16 02 |
Agenti e rappresentanti di pellicce |
100% |
46 16 03 |
Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) |
100% |
46 16 05 |
Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori |
100% |
46 16 06 |
Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio |
100% |
46 16 07 |
Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi |
100% |
46 16 08 |
Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle |
100% |
46 16 09 |
Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle |
100% |
46 17 01 |
Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati |
100% |
46 17 02 |
Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi |
100% |
46 17 03 |
Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi |
100% |
46 17 04 |
Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari |
100% |
46 17 05 |
Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari |
100% |
46 17 06 |
Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi |
100% |
46 17 07 |
Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco |
100% |
46 17 08 |
Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
100% |
46 17 09 |
Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco |
100% |
46 18 22 |
Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 100% |
|
46 18 92 |
Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria |
100% |
46 18 96 |
Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria |
100% |
46 18 97 |
Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) |
100% |
46 19 01 |
Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
100% |
46 19 02 |
Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
100% |
46 19 03 |
Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno |
100% |