(Legge n. 178 del 30/12/2020)
Approvata definitivamente in data 30 dicembre 2020, vale 40 miliardi di euro, si compone di n. 1.150 commi e n. 230 pagine. Entra in vigore il 01 gennaio 2021.
Seguono tabelle, di estrema sintesi, delle disposizioni presenti nella legge di bilancio 2021 suddivise in tre titoli:
1. Misure fiscali;
2. Misure per le famiglie;
3. Misure per lavoratori, pensionati e imprese.
1. MISURE FISCALI
1.1. Fondo delega riforma fiscale, assegno unico
Stanziate apposite risorse (8 miliardi di euro per il 2022 e 7 a decorrere dal 2023) per interventi di riforma del sistema fiscale, in gran parte destinate al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, a cui, per l’anno 2021, sono destinati più di 3 miliardi.
1.2. Detrazione per redditi di lavoro dipendente
Stabilizzata l’ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti e assimilati con reddito complessivo tra i 28mila e i 40mila euro, già in vigore nel secondo semestre del 2020.
1.3. Versamenti del settore sportivo
Sospesi, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, i versamenti, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021, delle imposte sui redditi, dell’Iva, delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail. Tali somme andranno versate, senza sanzioni e interessi, entro il 30 maggio 2021 in una unica soluzione o fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 dovranno essere effettuati entro il giorno 16 di quegli stessi mesi.
1.4. Redditi dei terreni di coltivatori diretti e Iap
Estesa al 2021 l’esenzione totale dall’Irpef dei redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.
1.5. Percentuali di compensazione per carni
Anche nel 2021 le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina potranno essere innalzate in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 e all’8 per cento.
1.6. Iva sui piatti pronti
Inserite nella nozione di preparazioni alimentari le cessioni di piatti pronti e pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il loro consumo immediato, la consegna a domicilio o l’asporto. Alle stesse, pertanto, si applica l’aliquota Iva del 10% prevista per le prestazioni di servizi di somministrazione di alimenti e bevande.
1.7. Esenzione registro per i terreni agricoli
Escluso, per il 2021, l’assoggettamento all’imposta di registro, nella misura fissa di 200 euro, per gli atti di acquisto di terreni agricoli (e relative pertinenze), di valore economico non superiore a 5mila euro, da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
1.8. Tassazione ristorni delle società cooperative
Introdotta la possibilità di tassare i ristorni attribuiti ai soci di società cooperative con una ritenuta d’imposta del 12,50% (anziché l’ordinario 26%). Per beneficiarne, il versamento della trattenuta operata va anticipato al giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre in cui l’assemblea ha deliberato di avvalersene. La misura è applicabile, con le stesse modalità e termini, alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio.
1.9. Tassazione dividendi degli enti non commerciali
Escluso dall’imponibile Ires, a partire dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021, il 50% degli utili degli enti non commerciali, a condizione che gli stessi esercitino, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e che il risparmio d’imposta ottenuto sia destinato a finanziare le predette attività, accantonando l’importo non erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.
1.10. IMU e TARI per pensionati esteri
Dimezzata, dal 2021, l’Imu sull’unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d’uso. Per tali immobili, la Tari è dovuta in misura ridotta di due terzi.
1.11. Lavoratori impatriati
Estesa a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime per i “lavoratori impatriati”, esclusi gli sportivi professionisti, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari – a seconda dei requisiti posseduti – al 10 ovvero al 5% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. Questa va espressa secondo le modalità definite da un provvedimento delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
1.12. Detrazioni per interventi edilizi – ecobonus – ristrutturazioni – mobili – facciate
Prorogati al 2021, con qualche novità: l’“ecobonus” per la riqualificazione energetica degli edifici; il “bonus ristrutturazioni” potenziato al 50% per i lavori di recupero edilizio (con inclusione, tra gli interventi agevolabili, della sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima produzione); il “bonus mobili” per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati (con innalzamento a 16 mila euro del tetto di spesa su cui calcolare la detrazione); il “bonus facciate” al 90% per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.
1.13. Bonus idrico
Per favorire il risparmio di risorse idriche, stanziati 20 milioni di euro per il 2021, con cui attribuire un bonus di 1.000 euro alle persone fisiche che sostituiscono i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto nonché la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato. Un Dm, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, definirà le modalità attuative della norma.
1.14. Superbonus del 110%
Apportate numerose modifiche alla disciplina speciale per gli interventi di efficienza energetica e antisismici, in primis la proroga al 30 giugno 2022 (per gli Iacp, al 31 dicembre 2022). Tra le altre novità, segnaliamo che: la detrazione per le spese sostenute nel 2022 (per gli Iacp, dal 1° luglio 2022) andrà ripartita in quattro (non più cinque) quote annuali di pari importo; rientrano nell’ambito dell’agevolazione anche i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche, gli edifici composti da 2-4 unità immobiliari con unico proprietario e quelli inizialmente sprovvisti di Ape, purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A; l’installazione di impianti fotovoltaici è premiata anche se avviene su strutture pertinenziali agli edifici; relativamente ai lavori condominiali, se al 30 giugno 2022 risulterà realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetterà anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 (in caso di Iacp, il 60% dei lavori ultimati entro il 31 dicembre 2022, consentirà di fruire della detrazione del 110% anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023).
1.15. Bonus verde
Confermata per il 2021 la detrazione del 36% per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.
1.16. Veicoli elettrici
Prevista l’erogazione di un contributo, pari al 40% della spesa, a favore delle persone fisiche con Isee inferiore a 30mila euro, che entro il 2021 acquistano, anche in leasing, autoveicoli nuovi esclusivamente elettrici, di potenza inferiore a 150 kW, con prezzo di listino inferiore a 30mila euro, al netto dell’Iva. Modalità attuative in un emanando Dm.
1.17. Rivalutazione dei beni immateriali privi di tutela giuridica
Riconosciuta la possibilità di avvalersi della disciplina agevolata della rivalutazione dei beni d’impresa anche in riferimento all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, versando un’imposta sostitutiva del 3%; il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, applicando un’imposta sostitutiva del 10 per cento.
1.18. Sostegno al settore turistico
Esteso per il 2021 agli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei comuni sede di santuari religiosi, con presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti, il contributo a fondo perduto già attribuito dal decreto “Agosto” alle attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico.
1.19. Bonus chef
Istituito un credito d’imposta del 40%, fino a un massimo di 6 mila euro, in favore di chi esercita attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, per le spese sostenute, tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. È previsto un Dm di attuazione.
1.20. E-commerce delle imprese agricole
Esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”, per le annualità dal 2021 al 2023, il credito d’imposta del 40% a sostegno del made in Italy, per realizzare e ampliare infrastrutture informatiche destinate al potenziamento del commercio elettronico. Le disposizioni applicative in un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.
1.21. Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno
Proroga di due anni (2021 e 2022) per il bonus in favore delle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
1.22. Nuove attività nelle Zes del Mezzogiorno
Ridotta del 50% per sette annualità l’imposta sul reddito realizzato dalle imprese che intraprendono una nuova attività nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d’Italia, a condizione che, per almeno dieci anni, sia mantenuta l’attività e siano conservati i relativi posti di lavoro.
1.23. Credito d’imposta per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno
Rinnovato per il 2021 e il 2022, nelle misure potenziate fissate dal decreto “Rilancio” per il 2020, il bonus per attività di R&S (inclusi i progetti in materia di Covid-19) riguardanti strutture produttive ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
1.24. Piani individuali di risparmio
Istituito, nell’ambito della disciplina dei Pir, un credito d’imposta, utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi o in compensazione, per eventuali perdite, pari alle minusvalenze e ai differenziali negativi realizzati. Spetta a condizione che quegli strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni e che il bonus non ecceda il 20% delle somme investite e si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.
1.25. Baratto finanziario 4.0
Istituito un meccanismo di compensazione di crediti e debiti (esclusi quelli delle amministrazioni pubbliche) derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche. Avverrà tramite una piattaforma telematica gestita dall’Agenzia delle entrate, producendo gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi del codice civile, sempreché per nessuna delle parti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito o piani di risanamento. Un Dm individuerà le modalità attuative.
1.26. Bonus quotazione PMI
Resta in vigore nel 2021 il credito d’imposta per le spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali europei. Il bonus è pari al 50% dei costi, con un tetto di 500 mila euro.
1.27. Operazioni di aggregazione aziendale
Introdotto un nuovo incentivo alle aggregazioni aziendali tramite fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021: il soggetto risultante dall’operazione potrà trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (Dta) riferite a perdite fiscali e eccedenze Ace maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate.
1.28. Ricapitalizzazione delle imprese di medie dimensioni
Prorogate alcune misure introdotte dal decreto “Rilancio” per favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: il previsto aumento di capitale potrà avvenire fino al 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2020.
1.29. Spese veterinarie
Elevato da 500 a 550 euro il tetto delle spese veterinarie per le quali spetta una detrazione Irpef del 19%, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.
1.30. Riduzione del canone di locazione
Istituito per il 2021, a favore dei proprietari che ribassano il canone all’inquilino, un contributo a fondo perduto, pari fino al 50% della riduzione accordata, entro il tetto annuo di 1.200 euro. Il beneficio spetta a condizione che l’immobile sia ubicato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario e che il locatore comunichi la rinegoziazione del canone all’Agenzia delle entrate. Questa, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, dovrà emanare il provvedimento attuativo e, se le domande pervenute dovessero superare le risorse stanziate (50 milioni di euro), rideterminare in proporzione la percentuale spettante al singolo locatore. La stessa misura, tra l’altro, è già stata introdotta dall’articolo 9-quater del Dl n. 137/2020, seppure con riferimento ai soli contratti in essere al 29 ottobre 2020.
Nel 2021 viene istituito un contributo per le spese di affitto sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali con Isee inferiore ai 20.000 euro annui.
1.31. Trattamento IVA di vaccini anti Covid e kit diagnostici
Sancita l’esenzione Iva fino a tutto il 2022, con diritto alla detrazione “a monte” dell’imposta, per le cessioni di vaccini anti Covid e della strumentazione per diagnostica per Covid-19 nonché per le rispettive prestazioni di servizi strettamente connesse (ad esempio, la somministrazione del vaccino, l’esecuzione di tamponi e test).
1.32. Promozione delle competenze manageriali
Istituito un credito d’imposta (nella misura del 100% per le piccole e micro imprese, del 90% per le medie imprese e dell’80% per le grandi imprese) in relazione alle donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, nel limite di 100 mila euro, per finanziare iniziative formative finalizzate allo sviluppo e acquisizione di competenze manageriali promosse da università, istituti di formazione avanzata e scuole di formazione manageriale. Disposizioni attuative in un Dm, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.
1.33. Tax credit cinema
Assegnate ulteriori risorse al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per innalzare le aliquote massime del credito d’imposta riconosciuto a imprese di produzione, distribuzione, produzione esecutiva e post produzione.
1.34. Locazioni brevi
Dal 2021, è possibile avvalersi del regime delle “locazioni brevi” (contratti di durata non superiore a 30 giorni, per i quali è prevista l’applicabilità della cedolare secca al 21%) solo se nell’anno si destinano a quella finalità al massimo quattro appartamenti; oltre tale soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale.
1.35. IMU per i settori turismo e spettacolo
Esentati dalla prima rata dell’Imu 2021 gli immobili in cui si svolgono attività connesse ai settori turismo, ricettività alberghiera e spettacoli: stabilimenti balneari e termali, alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, rifugi di montagna, colonie marine e montane, ostelli della gioventù, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, immobili usati da imprese che allestiscono strutture espositive in eventi fieristici o manifestazioni, discoteche, sale da ballo, night-club.
1.36. Tax credit affitti
Esteso al 30 aprile 2021, per agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto “Rilancio”.
1.37. Crediti d’imposta per la filiera della stampa
Prorogati per gli anni 2021 e 2022: il credito d’imposta del 50% per gli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche online (“bonus pubblicità”); il “tax credit per le edicole” in favore dei rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici; il credito d’imposta per le testate edite in formato digitale in relazione alle spese sostenute per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga.
1.38. Imposta regionale sulla benzina
Abrogata l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba), la cui istituzione, facoltativa, era stata demandata alla volontà dei singoli enti territoriali.
1.39. Fondi di investimento esteri
Dal 2021, stesso trattamento fiscale per i dividendi e le plusvalenze conseguiti da Oicr di diritto estero, istituiti in Stati Ue o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, e per quelli realizzati da Oicr istituiti in Italia: il regime di esenzione previsto per questi ultimi è esteso anche ai primi.
1.40. Ecotassa ed ecobonus
Confermata per il 2021, con modifiche, l’ecotassa per l’acquisto di autoveicoli ad alte emissioni di Co2 (non si applica più ai veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e, per molte fasce, diminuisce l’importo). È confermato anche il contributo statale per chi acquista auto a ridotte emissioni, con e senza rottamazione, mentre è introdotto un ulteriore contributo per l’acquisto di veicoli nuovi per il trasporto merci nonché di autoveicoli speciali (ambulanze, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, ecc.).
1.41. Mobilità sostenibile
Confermato, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi. Con l’attribuzione di nuove risorse, contributo assicurato anche per tutti coloro che, dal 4 maggio al 2 novembre 2020, hanno acquistato biciclette o altri mezzi per la mobilità personale elettrici (il precedente stanziamento si era esaurito anzitempo). Istituito poi un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di cargo bike, anche a pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di 2 mila euro, a favore delle piccole e micro imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano. Criteri e modalità di applicazione in un successivo decreto ministeriale.
1.42. Nautica da diporto
Specificati i requisiti necessari affinché le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare siano considerate operazioni assimilate alle esportazioni, evitando l’imposizione dell’Iva. Definito anche il quadro sanzionatorio per le violazioni in materia. Provvedimento attuativo delle Entrate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.
1.43. Compagnie aeree
Per il 2020, al fine di evitare gli effetti delle restrizioni alla circolazione, sono considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, beneficiando quindi del regime di non imponibilità Iva per l’acquisizione di dotazioni di bordo e di alcuni servizi destinati agli aeromobili, quelle che rispettavano il requisito per il 2019.
1.44. Vuoto a rendere nelle Zea
Per prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorirne il riutilizzo nelle Zone economiche ambientali, viene incentivato il sistema del vuoto a rendere per quelli contenenti liquidi a fini alimentari. Le disposizioni attuative saranno stabilite con decreto ministeriale, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.
1.45. Imposta sul consumo a Campione d’Italia
Niente imposta locale sul consumo di Campione d’Italia per le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, e per le prestazioni di servizi in ambito informatica o telecomunicazioni.
1.46. Bonus investimenti
Estesa fino al 31 dicembre 2022, con modifiche, la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Le novità (potenziamento e diversificazione delle aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili, ampliamento dell’ambito oggettivo) si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.
1.47. Bonus ricerca e sviluppo
Confermato fino al 2022, nonché incrementato, il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative.
1.48. Bonus formazione 4.0
Prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ammissione al bonus dei costi previsti dal regolamento Ue in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.
1.49. Contrasto frodi nel settore carburanti
Con finalità antifrode: l’obbligo di dotarsi del sistema Infoil è esteso a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con capacità di stoccaggio non inferiore a 3mila metri cubi; in caso di deposito fiscale utilizzato anche come deposito Iva, l’obbligo di trasmettere alle Entrate il modello di garanzia per evitare il pagamento anticipato dell’Iva è trasferito al soggetto garante; è introdotto un onere comunicativo a carico di chi diviene titolare o acquisisce la gestione del deposito di oli minerali.
1.50. Contrasto frodi con falso plafond Iva
Introdotto un meccanismo automatico per bloccare le lettere d’intento rilasciate da falsi esportatori abituali, cioè da soggetti che risultano aver già emesso lettere false sulla base di un plafond fittizio. In tali casi, il Sistema di interscambio impedisce l’emissione della fattura elettronica con il titolo di non imponibilità Iva. Per le modalità operative, è prevista l’adozione di un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
1.51. Plastic tax
Differita al 1° luglio 2021, con alcune modifiche, l’entrata in vigore dell’imposta sui manufatti monouso realizzati con polimeri sintetici (Macsi). Tra le novità: inclusione, tra i soggetti passivi, di coloro per conto dei quali i Macsi sono fabbricati; innalzamento a 25 euro della soglia di esenzione dal tributo; attribuzione di responsabilità solidale al pagamento al rappresentante legale di soggetti non residenti; attenuazione delle sanzioni amministrative per il mancato o ritardato pagamento dell’imposta e per la tardiva presentazione della prescritta dichiarazione trimestrale.
1.52. Sugar tax
Differita al 1° gennaio 2022, con alcune modifiche, l’imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti. Tra le novità: ampliamento della platea dei soggetti obbligati al pagamento del tributo, che ora include anche chi cede le bevande realizzate, per conto suo, da altro soggetto, gestore dell’impianto di produzione; attenuazione delle sanzioni amministrative per il mancato o ritardato pagamento dell’imposta e per la tardiva presentazione della prescritta dichiarazione mensile.
1.53. Bonus acqua potabile
Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, istituito, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute – fino a un importo delle stesse non superiore, per le persone fisiche, a 1.000,00 euro per ciascun immobile ovvero, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, a 5 mila euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale – per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano (acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare). Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.
1.54. Riscossione nella regione Sicilia
Prevista la possibilità, per l’ente statale Agenzia delle entrate-Riscossione, di subentrare alla società Riscossione Sicilia Spa nell’esercizio delle funzioni svolte in quel territorio.
1.55. Terremoto di Ischia
Prorogata di un anno (fino al 31 dicembre 2021), per i residenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori.
1.56. Lotteria dei corrispettivi
Introdotte due novità in merito all’estrazione a sorte di premi legata agli acquisti di beni e servizi: la partecipazione è riservata esclusivamente a chi utilizza strumenti di pagamento elettronici; il portale Lotteria dedicato ai consumatori per informazioni e servizi sarà gestito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, non più dall’Agenzia delle entrate.
1.57. Cashback
Riguardo i rimborsi attribuiti a chi utilizza mezzi di pagamento elettronici (“cashback”), ne vengono sanciti il non assoggettamento ad alcun prelievo erariale e la non concorrenza al reddito del percipiente.
1.58. Bonus per adeguamento ambiente di lavoro
Anticipato dal 31 dicembre al 30 giugno 2021 il termine entro cui utilizzare in compensazione (ovvero cedere a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari) il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
1.59. Accordi preventivi
Introdotta la possibilità di far retroagirne gli effetti degli accordi preventivi stipulati tra amministrazione finanziaria e imprese esercenti attività internazionale fino ai periodi d’imposta per i quali è ancora pendente il termine per l’accertamento, sempreché, alla data di sottoscrizione dell’accordo, non sia iniziata un’attività di controllo. Previsto, poi, per l’ammissibilità della richiesta di accordo, il versamento di una commissione diversificata in funzione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il soggetto.
1.60. Contribuenti minori
Riconosciuta, ai contribuenti con volume d’affari, nell’anno precedente, non superiore a 400 mila euro (se lavoratori autonomi o imprese di servizi) o a 700 mila euro (se esercenti altre attività), già ammessi alla liquidazione trimestrale dell’Iva, la possibilità di registrare le fatture con la medesima cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
1.61. Esterometro
Abolita, dal 1° gennaio 2022, la specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (esterometro); la trasmissione di tali operazioni avverrà attraverso il Sistema di interscambio, lo stesso canale utilizzato per le fatture elettroniche. Prevista, per l’omessa o errata trasmissione dei dati, una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con tetto di 200 euro mensili) se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
1.62. Prestazioni sanitarie e fatturazione elettronica
Confermato per il 2021 il divieto di emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
1.63. Precompilazione dei documenti Iva
Chiarito che l’Agenzia delle entrate, per la prevista precompilazione dei documenti Iva, si avvarrà, oltre che dei dati rilevati da fatture elettroniche, operazioni transfrontaliere e corrispettivi giornalieri, anche di quelli presenti in Anagrafe tributaria (dichiarazione dell’anno precedente, comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti).
1.64. Pubblicità dati IRAP
Stabilito che, entro il 31 marzo di ogni anno, Regioni e Province autonome dovranno trasmettere i dati rilevanti ai fini della determinazione dell’Irap al dipartimento delle Finanze, che ne curerà la pubblicazione su www.finanze.it, così come già avviene per l’addizionale regionale all’Irpef.
1.65. Bollo sulle fatture elettroniche
Specificato che il pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche inviate tramite Sdi grava in solido su chi effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche quando il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.
1.66. Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Modificato il sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi: a decorrere dal 1° gennaio 2021, si applica una sanzione pari al 90% dell’imposta in caso di omessa, tardiva o infedele memorizzazione e/o trasmissione ovvero nella misura fissa di 100 euro se l’irregolarità non incide sulla liquidazione del tributo; non è possibile fare ravvedimento quando la violazione è già stata constatata; è differita al 1° luglio la norma che consente a commercianti e assimilati di provvedere all’adempimento mediante sistemi di incasso evoluti (carte di credito/debito e altre forme di pagamento elettronico che permettono la memorizzazione, inalterabilità e sicurezza dei dati).
1.67. IMU nei territori colpiti da eventi sismici
Prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati coinvolti, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l’esenzione dall’Imu per i comuni lombardi e veneti interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, per quelli dell’Emilia-Romagna oggetto di proroga dello stato d’emergenza e quelli del Centro Italia, colpiti da eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.
1.68. Money transfer
Abrogata l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati tramite istituti di pagamento.
1.69. Rivalutazione terreni e partecipazioni
Concessa ancora una chance per rideterminare il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni non quotate – quelli posseduti al 1° gennaio 2021 – pagando un’imposta sostitutiva dell’11 per cento. Il versamento andrà effettuato entro il 30 giugno 2021 in una unica soluzione o fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo. Redazione e giuramento della necessaria perizia di stima dovranno avvenire entro quella stessa data.
1.70. Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato
Aumentata l’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, in particolare quelli da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nonché sui tabacchi da inalazione senza combustione.
1.71. Rientro degli studenti in Italia
Dettata una norma interpretativa in relazione alla disciplina di favore per i redditi degli studenti e dei ricercatori che rientrano in Italia (legge n. 238/2010): le fisiologiche interruzioni dell’anno accademico non precludono l’accesso agli incentivi per gli studenti che tornano dopo avere svolto continuativamente un’attività di studio all’estero.
1.72. Prodotti energetici assoggettati ad accisa
Introdotte misure per contrastare l’ingresso di soggetti di dubbia affidabilità fiscale nella filiera distributiva dei prodotti energetici. Tra queste, una preventiva comunicazione all’Agenzia delle dogane da parte dei soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante.
1.73. Settore giochi
Per sostenere l’attività delle sale Bingo particolarmente penalizzate dalle misure restrittive anti Covid, differito e rateizzato il pagamento del canone mensile dovuto dai titolari delle concessioni.
1.74. Disposizioni sulla riduzione di capitale delle società
La norma, sostituendo l’articolo 6 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), dispone che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
2. MISURE PER LE FAMIGLIE
2.1. Assegno unico per i figli
3 miliardi per il 2021 e 5,5 per il 2022 per istituire, dal mese di luglio 2021, l’assegno universale per i figli. L’apporto è concesso dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età del figlio, fino a concorrenza di 200,00 euro al mese.
2.2. Congedo di paternità
Viene prorogato anche all’anno 2021 il congedo di paternità di 10 giorni.
2.3. Bonus madri sole
Viene riconosciuto un bonus di 500 euro mensili alle madri sole che hanno a carico un figlio con disabilità riconosciuta di almeno il 60%. Per ottenerlo le donne devono essere disoccupate o essere le uniche percettrici di reddito. Per l’attuazione serve un apposito decreto del ministero delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.
2.4. Voucher occhiali
per il triennio 2021-2023 viene riconosciuto un voucher occhiali da 50 euro alle famiglie con Isee inferiore ai 10.000,00 euro, per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive.
2.5. Abbonamenti
Ai nuclei familiari con un Isee inferiore ai 20.000 euro che beneficiano del bonus PC viene riconosciuto un contributo aggiuntivo di 100 euro, sottoforma di sconto sul prezzo di vendita, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici anche in formato digitale.
2.6. Dispositivo mobile in comodato d’uso gratuito
Per il 2021 viene concesso un dispositivo mobile in comodato d’uso gratuito per un anno o un bonus per il suo acquisto alle famiglie in cui è presente almeno un componente iscritto a un ciclo di istruzione scolastica e che abbiano un Isee inferiore a 20.000 euro. Le modalità di accesso sono stabilite entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio tramite apposito decreto.
2.7. Bonus 18 anni
viene prorogato anche al 2021, potranno beneficiarne i ragazzi che compiono 18 anni nel 2020 e quelli che li compiranno nel 2021. Vengono per questo motivo aggiunti ai 190 milioni di euro previsti per il 2020 altri 150 milioni di euro per il 2021.
2.8. Fondo per la morosità incolpevole
E’ stato previsto un incremento del Fondo per la morosità incolpevole di 50 milioni di euro per l’anno 2021, istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e destinato agli inquilini morosi incolpevoli.
2.9. Fondo indennizzi Risparmiatori
Sono state modificate le disposizioni per il Fondo indennizzi Risparmiatori. L’anticipo sull’indennizzo del FIR deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio viene alzato dal 40 al 100 per cento. Può essere corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati, in attesa della predisposizione del piano di riparto.
2.10. Imposta sul money transfer
Dal 01 gennaio 2021 viene eliminata l’imposta sul money transfer, cioè l’imposta dell’1,5% del valore del trasferimento verso paesi non UE fatta con i money transfer (istituti di pagamento quindi non banche) se di valore pari o superiore ai 10,00 euro.
3. MISURE PER LAVORATORI, PENSIONATI E IMPRESE
3.1. Detrazione fino a 100 euro mensili ex bonus Renzi
L’ulteriore detrazione fino a 100 euro mensili per i lavoratori dipendenti con reddito tra 28.000 e 40.000 euro, introdotto a luglio grazie al decreto “taglia cuneo fiscale”, diventa stabile nelle buste paga e non scade a dicembre come inizialmente previsto.
3.2. Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35
si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua).
Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.
Come indicato al comma 12, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
3.3. Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
3.4. Decontribuzione Sud
è previsto, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Lo sgravio è pari:
– al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
– al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
– al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″ (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
3.5. Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli
viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni. Il beneficio, in particolare, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge n. 160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
3.6. Sgravi contributivi nel settore dilettantistico
Iè prevista l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.
3.7. Sospensione versamenti federazioni sportive
sono sospesi, fino al 28 febbraio 2021, i versamenti delle imposte sul reddito, dell’IVA e dei contributi previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.
I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
3.8. Stop ai licenziamenti fino al 31 marzo 2021
la misura introdotta a causa dell’emergenza sanitaria, prevede deroghe specifiche in caso di cessazione definitiva dell’attività d’impresa, di fallimento. La stessa deroga opera per i lavoratori che aderiscono a un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
3.9. Contratti di lavoro tempo determinato
fino al 31 marzo 2021 è possibile rinnovare o prorogare, per massimo 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro tempo determinato, in deroga alle disposizioni previste dal decreto dignità.
3.10. Altre 12 settimane di cassa integrazione
a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, i datori di lavoro che, causa Covid-19, sospendono o riducono l’attività lavorativa possono fare domanda per la Cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga per massimo dodici settimane. La cassa integrazione ordinaria può esser utilizzata tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 mentre per l’assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga c’è tempo fino al 30 giugno 2021.
La norma riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.
La norma concede un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).
Tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).
3.11. Prorogate al 31/12/2021 le 2 opzioni per andare in pensione anticipatamente
Nel caso di opzione donna al compimento dei 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, con liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo. Mentre nel caso di ape sociale vi possono accedere i lavoratori invalidi, i caregiver o i disoccupati che non hanno beneficiato della NASPI per mancanza del requisito contributivo e assicurativo, così come i lavoratori gravosi con almeno 36 anni di contributi e 63 anni di età.
Viene estesa fino al 2023 l’isopensione, cioè la possibilità per i lavoratori interessati, impiegati in aziende con eccedenze di personale, di accedere al pensionamento anticipato qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. I datori di lavoro con più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mettono in atto specifici accordi poi validati dall’Inps.
Contratto di espansione, l’accordo tra azienda e Governo sulla ristrutturazione del personale può essere richiesto e sottoscritto anche da aziende con un minimo di 500 dipendenti (rispetto ai 1.000). Oltre alla riqualificazione del personale già assunto (“pagata” dallo Stato), il Contratto di espansione garantisce anche uno scivolo pensionistico di 60 mesi a dipendenti ormai prossimi alla pensione (in questo caso la soglia si abbassa a 250 dipendenti). Lo scivolo è accessibile sia a chi ha maturato il diritto alla pensione “anticipata”, sia a chi ha almeno 62 anni e non vorrebbe lavorare fino ai 67. Due anni di “scivolo” verrebbero pagati dallo Stato tramite la NaSPI, gli altri tre anni restano a carico dell’azienda.
3.12. Incrementi salariali per medici, veterinari e sanitari
Con l’obiettivo di valorizzare il servizio svolto da medici, veterinari e sanitari che lavorano nell’ambito del SSN viene riconosciuto un incremento salariale, del 27% dell’attuale lordo percepito. Per gli infermieri invece, viene prevista in aggiunta all’attuale retribuzione, una indennità specifica il cui ammontare verrà stabilito in sede di contrattazione collettiva nazionale. Entrambi gli importi partono da gennaio 2021.
3.13. Esonero pagamento contributi
Nel 2021 sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i lavoratori autonomi, i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. I requisiti per l’esonero dei contributi sono un calo del 33% del fatturato e dei corrispettivi nel 2020 rispetto al 2019 e, nello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro.
Esonerati dal pagamento dei contributi anche medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, assunti per l’emergenza Covid 19 e già in pensione.
Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.
3.14. Sostegno al reddito lavoratori adibiti alla pesca
I lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 avranno un sostegno al reddito per una durata massima di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021. Per i lavoratori subordinati, la domanda deve essere presentata all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa. Per gli autonomi la domanda va presentata entro il 30 settembre 2021.
3.15. Cassa integrazione autonomi
Per il triennio 2021-2023 viene introdotta l’ISCRO: indennità straordinaria di continuità reddituale operativa. Di fatto è una sorta di cassa integrazione per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps.
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 800,00 euro al mese.
La domanda per accedere all’indennità deve presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Per poter presentare domanda, occorre:
– essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso, il reddito registrato nell’anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145,00 euro;
– avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
– aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145,00 euro (rivalutato annualmente);
– essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
3.16. Sostegno alle PMI
Proroga in arrivo per le misure di sostegno per le PMI. La sospensione delle rate di mutui e prestiti per le piccole e medie imprese introdotta dal Cura Italia viene prorogata fino al 30 giugno 2021. Allo stesso modo il Fondo PMI che garantisce i finanziamenti agevolati viene prorogato fino al 30 giugno 2021.