Conversione in Legge del Decreto Sostegni 1

Conversione Legge Decreto Sostegni 1

Modifiche


In sede di conversione in Legge (G.U. 24 maggio 2021) del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), sono state apportate le seguenti modifiche, di seguito, le principali novità:

 

  • proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa in base a quanto previsto dal Decreto Rilancio;
  • ampliato il raggio di azione della rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioniche risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 prevista dal Decreto Agosto: è possibile effettuarla nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest’ultimo ma in questo caso ha solo effetti civilistici e non sono previsti vantaggi fiscali;
  • contributo a fondo perduto per le startup, riconoscimento per il 2021 di un contributo nella misura di 1.000,00 euro ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e che non hanno registrato un calo di fatturato, è necessario attendere istruzioni sulle modalità di richiesta;
  • l’IVA non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese per gli interventi realizzati rientra tra i costi che danno diritto al Superbonus;
  • si estende anche al periodo d’imposta 2021 l’applicazione della disposizione contenuta nel decreto Agosto che ha raddoppiato l’importo dei fringe benefit aziendali, ossia del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, portandolo da 258,23 a 516,46 euro;
  • esenzione dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021per i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto;
  • detassati i canoni non percepitiper i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020;
  • fino al 31 dicembre 2021 vige l’esonero dal pagamento di Tosap, Cosap e tassa sulla pubblicità per ristoranti, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed altri esercizi simili;
  • i trattamenti di CIGO, ASO e CIGD di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 8 del Decreto Sostegni possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all’art. 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021, si risolve la questione del buco nel periodo di copertura della cassa integrazione con causale Covid, inoltre, sempre sulla CIG arriva la proroga al 30 giugno 2021 per l’invio delle domande e per la trasmissione dei dati utili per il pagamento, i cui termini risultano scaduti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021;
  • per il settore marittimo, con riferimento ai porti che abbiano sofferto una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e esistano stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese che operano in tali porti si prevede un‘indennità per le giornate di mancato avviamento al lavorocome disciplinata dall’art. 3, comma 2, della L. 28 giugno 2012, n. 92;
  • istituzione di un Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell’assegno di mantenimento tramite erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili;
  • il contributo a sostegno delle madri disoccupate con figli disabili disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) è accordato ad uno dei genitori disoccupati;
  • incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche di 50 milioni di euro per l’anno 2021;
  • la validità dei voucher turisticisi allunga di 6 mesi arrivando a due anni, possono essere ceduti dal beneficiario all’agenzia di viaggio, ovvero emessi direttamente in favore di quest’ultima, se il pagamento o la prenotazione sono stati effettuati dalla stessa;
  • a tutela dei professionistiche sono impossibilitati a procedere a causa di impedimenti legati al Covid: per un periodo che arriva fino a 30 giorni dalla fine del ricovero, della permanenza domiciliare o della quarantena restano sospesi i termini relativi ad adempimenti nei confronti della pubblica amministrazione;
  • novità anche sul blocco degli sfrattiper morosità e per pignoramento dell’immobile. Restano congelati fino al 30 settembre 2021 i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 quelli adottati dal 1° ottobre al 30 giugno 2021.