Decreto Sostegni Bis – DL 25 maggio 2021 n. 73

Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2021

 

Il Decreto reca “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Il provvedimento contiene numerose disposizioni in favore di imprese, lavoratori e famiglie finalizzate alla ripartenza del Paese.

Di seguito, i principali interventi:

IMPRESE – LAVORO (vedi note di fondo)

INDICE:

Artt.

  • 1. ulteriore contributo a fondo perduto per i soggetti con partita IVA e per professionisti;
  • 2. fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse;
  • 3. Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana
  • 4. bonus locazioni;
  • 5. proroga riduzione bollette elettriche (art. 5):
  • 6. agevolazioni TARI (art. 6);
  • 7. misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi;
  • 8. misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica;
  • 9. proroga sospensione cartelle e plastic tax;
  • 10. misure di sostegno al settore sportivo;
  • 11. misure urgenti a sostegno dell’internazionalizzazione;
  • 12. garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento;
  • 13. sostegno alla liquidità delle imprese;
  • 14. tassazione capital gain start up innovative;
  • 15. sviluppo di canali alternativi di finanziamento alle imprese;
  • 16. proroga moratoria PMI;
  • 18. recupero IVA crediti non riscossi procedure concorsuali;
  • 19. incentivi cessione crediti – ACE innovativa 2021;
  • 20. credito d’imposta beni strumentali nuovi;
  • 22. estensione limite annuo crediti fiscali;
  • 32. credito imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione;
  • 36. reddito di emergenza (REM);
  • 37. reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità; 
  • 38. NASPI;
  • 40. 41. 45. Trattamenti integrazione salariale – divieto licenziamento – contratto di espansione – proroga CIG;
  • 42. lavoratori stagionali;
  • 43. decontribuzione turismo, stabilimenti termali e commercio;
  • 44. indennità per i collaboratori sportivi; 
  • 47. differimento dei versamenti contributivi per artigiani ed esercenti attività commerciali;
  • 49. contributi in favore dei lavoratori frontalieri;
  • 64. misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile;
  • 67. misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari;
  • 68. misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico;
  • 69. indennità operai agricoli a tempo determinato – pescatori autonomi;
  • 70. Esonero contributivo filiere agricole;

 

NOTE:

  1. FONDO PERDUTO
  2. In favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto (il 26 maggio 2021) è riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto, riconosciuto in automatico e senza fare nuovamente domanda, di importo pari alla somma erogata ai sensi dell’articolo 1 del decreto Sostegni I;
  3. Un ulteriore contributo a fondo perduto è riconosciuto alle partite IVA con ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nel 2019 e che nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 hanno subito una riduzione di fatturato e corrispettivi pari almeno al 30 per cento rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. A chi ha già ottenuto l’erogazione del contributo automatico pari all’importo di quanto riconosciuto in ragione del decreto Sostegni n. 41/2021, la nuova quota di aiuto a fondo perduto sarà riconosciuta qualora l’importo della seconda rata dovesse risultare maggiore ed è calcolato applicando alla perdita media mensile di fatturato le seguenti percentuali:

– 60 % fino a 100.000 euro di ricavi e compensi;

– 50 % da 100.000 euro a 400.000 euro di ricavi e compensi;

– 40 % da 400.000 euro a 1 milione di euro di ricavi e compensi;

– 30 % da 1 milione di euro a 5 milioni di euro di ricavi e compensi;

– 20 % da 5 milioni di euro a 10 milioni di euro di ricavi e compensi.

La somma effettivamente spettante corrisponderà alla differenza dei due risultati.

La domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

  1. c. I soggetti che non hanno beneficiato del fondo perduto del decreto n. 41/2021 dovranno invece presentare domanda all’Agenzia delle Entrate presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

e il contributo a fondo perduto è calcolato applicando alla perdita media mensile di fatturato le seguenti percentuali:

  • 90 % fino a 100.000 euro di ricavi e compensi;
  • 70 % da 100.000 euro a 400.000 euro di ricavi e compensi;
  • 50 % da 400.000 euro a 1 milione di euro di ricavi e compensi;
  • 40 % da 1 milione di euro a 5 milioni di euro di ricavi e compensi;
  • 30 % da 5 milioni di euro a 10 milioni di euro di ricavi e compensi.
  1. d. C’è poi un terzo contributo a fondo perdutoche, spetterà ai titolari di partita IVA che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio nel 2020 rispetto al 2019. I dettagli saranno definiti da un apposito decreto del MEF, che stabilirà tra l’altro le regole per fare domanda. Il testo del decreto n. 73/2021 prevede come vincolo per accedere al nuovo aiuto economico l’invio della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021, in luogo del termine ordinario del 30 novembre.

La domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. (probabilmente a fine anno)

In ogni caso, l’importo massimo spettante non può essere superiore a 150.000 euro.

 

  1. FONDO ATTIVITA’ CHIUSE

Viene istituito un ‘Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse’ con una dotazione di 100 milioni di euro. Per accedere al contributo le attività economiche devono essere state chiuse per almeno quattro mesi nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del decreto-legge. Criteri e modalità saranno stabiliti con D.M. del MISE di concerto con il MEF.

 

  1. SOSTEGNO COMUNI VOCAZIONE MONTANA

Viene incrementato di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dall’articolo 2 del decreto-legge n. 41/2021 per il sostegno ai comuni a vocazione montana che, distribuito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici.

 

  1. CREDITO IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE

Viene esteso il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto di immobili ad uso non abitativo per i mesi da gennaio a maggio 2021. Gli operatori economici accederanno al credito d’imposta se l’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 è inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021. 

 

  1. RIDUZIONE BOLLETTE ELETTRICHE

Viene prorogata per il mese di luglio 2021 la misura prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 41/2021, che prevede la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, rideterminando in via transitoria le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema.

 

  1. AGEVOLAZIONI TARI

Viene istituito un fondo per coprire la riduzione della TARI da parte dei Comuni nei confronti delle imprese sottoposte a restrizioni di apertura per l’emergenza Covid.

 

  1. MISURE SETTORE TURISTICO

Intervenendo sulla norma che disciplina il “tax credit vacanze (articolo 176, Dl n. 34/2020), viene ampliata la platea dei soggetti presso i quali i fruitori dell’agevolazione (nuclei familiari con Isee non superiore a 40 mila euro) possono utilizzare il bonus, fino al 31 dicembre 2021, per il pagamento dei servizi acquistati: alle imprese turistico ricettive, agli agriturismo e ai bed & breakfast  si aggiungono le agenzie di viaggio e i tour operator (comma 3).

Prorogato di un anno, fino al 2022 ovvero, per i soggetti “non solari”, fino al terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, il “bonus alberghi, ossia il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (articolo 10, Dl n. 83/2014), nella stessa misura del 65% che il decreto “Agosto” (articolo 79, Dl n. 104/2020) aveva accordato per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (comma 5).

Viene incrementato di 150 milioni di euro il fondo di sostegno per agenzie, tour operator, strutture turistiche, guide, città d’arte di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

  1. MISURE URGENTI SETTORE TESSILE E DELLA MODA

Prolungamento per l’anno in corso e con il termine del 31 dicembre 2021 del contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino della norma che segue:

“Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria un contributo, in forma di credito d’imposta, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, sotto forma di credito d’imposta.

Il beneficio si sostanzia in un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino (art.92, c.1 del TUIR) per l’anno d’imposta 2020 eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti. Dal momento che il credito d’imposta spetta per il 2020, il valore delle rimanenze finali di magazzino di tale periodo d’imposta deve essere confrontato con la media del valore registratori dei periodi d’imposta 2017- 2018-2019. Solo se il valore delle rimanenze finali di magazzino del 2020 eccede detta media, viene riconosciuto il beneficio fiscale in parola, in misura pari al 30% di detta eccedenza.

Per i soggetti beneficiari con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società’ di revisione legale regolarmente iscritti. Le disposizioni in questione si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea.”

Le modalità di utilizzo, tramite comunicazione all’Agenzia Entrate, sono definite da un decreto MISE.

 

  1. PROROGA RISCOSSIONE CARTELLE E PLASTIC TAX

Viene concessa sino al 30 giugno 2021 la sospensione, già prevista sino al 30 aprile, delle attività di riscossione mediante ruolo.

Viene introdotto il terzo rinvio dell’entrata in vigore della “Plastic tax”: dopo lo slittamento al 1° gennaio e poi al 1° luglio 2021, se ne dispone infatti il rinvio al 1° gennaio 2022.

 

  1. SOSTEGNI AL SETTORE SPORTIVO

Prorogata di un anno la disposizione del decreto “Agosto” (articolo 81, Dl n. 104/2020) che, con l’obiettivo di incentivare le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali a investire in campagne pubblicitarie (incluse le sponsorizzazioni) nei confronti di leghe e di società e associazioni sportive professionistiche o dilettantistiche, riconosce un credito d’imposta, fruibile in compensazione, pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Questi devono essere di ammontare complessivo non inferiore a 10mila euro e rivolti a soggetti con ricavi 2019 prodotti in Italia pari almeno a 150mila euro e fino a 15 milioni. Il bonus è ora applicabile anche agli investimenti sostenuti nel 2021;

Previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sostenute per effettuare test di diagnosi dell’infezione da Covid-19. Spetta alle società sportive professionistiche che nel 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e alle società e associazioni dilettantistiche iscritte al Coni.

Le modalità attuative saranno definite con un Dpcm, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”.

 

  1. SOSTEGNO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Viene incrementata la dotazione dei Fondi per l’Export.

 

  1. GARANZIA FONDO PMI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO – INVESTIMENTI

Si introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio attraverso il Fondo centrale di Garanzia, vòlto a raccogliere nuovi finanziamenti di medio-lungo termine (6-15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, per prevenire difficoltà legate alla disponibilità di liquidità che possano compromettere le prospettive di ripresa delle imprese.

 

  1. SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

Si prevedono una serie di disposizioni che, in considerazione del perdurare della pandemia e della proroga al Temporary Framework, estendono temporalmente, con alcune rimodulazioni, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia (garanzia SACE), prorogandoli oltre la scadenza attualmente fissata al 30 giugno 2021.

Gli interventi si pongono anche nella prospettiva di graduale superamento delle misure emergenziali anti-Covid in deroga alla disciplina in materia di aiuti di Stato. Si prevede pertanto un graduale décalage delle misure, nella prospettiva di una progressiva riconduzione del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria operatività attraverso l’abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100% al 90% dell’importo massimo garantito, per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), DL n. 23/20, nonché il ripristino, per le altre forme di garanzia, dell’ordinaria percentuale massima di garanzia all’80%. Le misure si applicano ai nuovi finanziamenti rilasciati a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 30 giugno continuano ad applicarsi le percentuali stabilite dalla normativa vigente.

 

  1. TASSAZIONE CAPITAL GAIN START UP INNOVATIVE

Viene introdotta un’agevolazione temporanea per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, qualificate come start-up innovative, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, o come PMI innovative, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale. Si prevede, in particolare, l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale. 

 

  1. CANALI ALTERNATIVI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE

Relativamente alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di  cartolarizzazione  di  tipo  tradizionale,sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio, è attuato con due modalità:

  1. rilascio della garanzia della Sezione speciale del Fondo nell’ambito di una cartolarizzazione tradizionale (true sale);
  2. rilascio della garanzia della Sezione speciale del Fondonell’ambito di una cartolarizzazione sintetica. In questo caso, i bond rimarrebbero nel bilancio dell’iniziale sottoscrittore.

L’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 8.000.000,00.

 

  1. PROROGA MORATORIA PMI

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2021, la moratoria su tutte le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente alla sola quota capitale, al fine di costruire un sistema di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno. La misura, peraltro, dovrà essere autorizzata, come le precedenti, dalla Commissione europea, secondo la normativa sugli aiuti di Stato.

 

  1. RECUPERO IVA PROCEDURE CONCORSUALI

Si prevede che quando un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente all’annotazione nel registro delle vendite viene meno o se ne riduce la base imponibile a causa del mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente, il cedente/prestatore ha diritto di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione, inserendola nel registro acquisti a partire dalla data:

  • in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale,
  • oppure dalla data del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare,
  • o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato ex articolo 67, comma 3, lettera d), legge fallimentare.

In sostanza, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, la nuova norma consente di effettuare le variazioni in diminuzione sin dall’apertura della procedura senza doverne attendere la conclusione.

 

  1. INCENTIVI CESSIONE CREDITI – ACE INNOVATIVA 2021

È prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2021, l’operatività della norma agevolativa (articolo 44-bis, Dl n. 34/2019) che consente di trasformare in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione le imposte anticipate riferite alle perdite fiscali ed alle eccedenze Ace correlate alla cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati, ossia vantati verso debitori inadempienti (comma 1).

Il decreto reca inoltre due novità importanti per l’aiuto alla crescita economica (ACE), da un lato infatti l’aliquota per il calcolo del rendimento dell’ACE sale al 15%, mentre dall’altro il beneficio fiscale si può trasformare in credito d’imposta da compensare in F24 oppure richiesto a rimborso o ceduto a terzi.

Le novità valgono solo per quest’anno.

 

  1. CREDITO IMPOSTA ACQUISTO BENI STRUMENTALI NUOVI

Estesa anche ai soggetti “più strutturati”, con volume di ricavi o compensi dai 5 milioni di euro in su, la possibilità di utilizzare in compensazione in un’unica quota annuale, anziché le ordinarie tre, il credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali materiali di tipo tradizionale, diversi da quelli “Industria 4.0”, diversi cioè da quelli indicati nell’allegato A della legge 232/2016, effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021. La chance di velocizzare il recupero del bonus era stato riconosciuto, dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 1059, legge n. 178/2020), alle sole partite Iva con ricavi o compensi sotto la soglia dei 5 milioni di euro.

 

  1. ESTENSIONE LIMITE ANNUO CREDITI FISCALI

Per il 2021, allo scopo di incrementare la liquidità delle imprese, è innalzato a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti utilizzabili in compensazione “orizzontale” tramite modello F24 (cioè per compensare debiti relativi a imposte di natura diversa) ovvero rimborsabili ai contribuenti intestatari di conto fiscale, ordinariamente fissato a 700mila euro (articolo 34, comma 1, legge 388/2000). Ricordiamo che, per il 2020, il tetto era stato elevato a 1 milione di euro dal decreto “Rilancio” (articolo 147, Dl n. 34/2020).

 

  1. CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

Ripristinato, in favore degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali e delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (bed and breakfast, case vacanze per affitti brevi), il “bonus sanificazione, nella misura del 30%, per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati e per acquistare dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per beneficiario, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi o in compensazione senza applicazione dei consueti limiti, non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

Un provvedimento delle Entrate definirà le modalità attuative, anche al fine del rispetto delle risorse complessivamente stanziate (200 milioni di euro).

 

  1. REDDITO DI EMERGENZA (REM):

Oltre a quanto già previsto dal Decreto Sostegni (art. 12), sono riconosciute, su domanda, ulteriori 4 quote di Reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021.

 

  1. REDDITO ULTIMA ISTANZA PROFESSIONISTI CON DISABILITA’

E’ erogato dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l’anno 2021.

L’indennità è prevista per i dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa della disabilità, con la precedente norma questa platea era rimasta esclusa per via dell’incompatibilità con i trattamenti fruiti. Adesso è stato eliminato questo vincolo.

La richiesta di reddito di ultima istanza dovrà pervenire entro il 31 luglio 2021.

 

  1. NASPI

Fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa l’applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 (secondo cui la NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione) e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis.

Parimenti, per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015.

Dal 1° gennaio 2022, trova nuovamente piena applicazione l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

 

  1. 40. 41. 45. TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – DIVIETO LICENZIAMENTO – CONTRATTO DI ESPANSIONE – PROROGA CIG

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19 di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, previa stipula di accordi collettivi aziendali finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

A tali datori di lavoro è precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Per tali datori di lavoro, sempre nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, è vietato procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con sospensione anche delle le procedure in corso di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966. 

Dette sospensioni e preclusioni non trovano applicazione: 

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 codice civile);
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

Il contratto di espansione (art. 41, comma 1 bis, D.Lgs. n. 148/2015) è esteso anche alle aziende con 100 unità lavorative in organico.

Proroga della CIGS di 6 mesi, dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e fino al 31 dicembre 2021, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

 

  1. CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015.

Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Detto esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

 

  1. LAVORATORI STAGIONALI

Proroga dell’indennità una tantum e onnicomprensiva, pari a 1.600 euro, per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo.

 

  1. DECONTRIBUZIONE TURISMO STABILIMENTI TERMALI E COMMERCIO

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Ai datori di lavoro che beneficiano di tale esonero si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti previsti dall’art. 8, commi 9, 10 e 11, del Decreto Sostegni.

 

  1. INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI

E’ erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., l’ammontare del bonus varia a seconda delle fasce di reddito: 1.600 euro per chi ha redditi 2019 superiori a 10.000 euro, 1.070 euro se i redditi 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro e 540 euro per chi ha redditi inferiori a 4.000 euro.

 

  1. DIFFERIMENTO VERSAMENTI CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con scadenza il 17 maggio 2021, potrà essere eseguito entro il 20 agosto 2021 senza maggiorazione.

 

  1. CONTRIBUTI AI LAVORATORI FRONTALIERI

Il bonus frontalieri spetta a due categorie di lavoratori residenti in Italia:

  • coloro che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali;
  • coloro che operano in altri Paesi non appartenenti all’Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali.

Più in particolare, hanno diritto a beneficiare dei contributi tre tipologie di lavoratori:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuative;
  • subordinati;
  • titolari di partita IVA.

Devono avere interrotto involontariamente un rapporto di lavoro a partire dal 23 febbraio 2020 e non avere diritto a Naspi, Discoll e bonus Covid.

 

  1. MISURE ACQUISTO ABITAZIONE GIOVANI

Introdotte ulteriori agevolazioni fiscali in materia di “prima casa”, ossia di abitazioni accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 acquistate in presenza di determinate condizioni (nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986). Ne sono destinatari coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro. Al verificarsi di tali circostanze, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale. Se la compravendita è assoggettata a IVA, all’acquirente under 36 spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, un credito d’imposta in misura pari all’IVA pagata in relazione all’acquisto. Il bonus è spendibile in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all’acquisizione del credito oppure in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto o, ancora, in compensazione tramite modello F24. Per gli stessi soggetti e in riferimento agli stessi immobili, è prevista anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa (articolo 18, Dpr n. 601/1973). Tali misure si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 30 giugno 2022 (commi 6-11).

 

  1. SOSTEGNO ALLA FILIERA DELLA STAMPA E INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Istituito un credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che garantiscono la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e in quelli con un solo punto vendita di giornali. Il bonus è pari al 30% delle spese sostenute nel 2020 per la distribuzione e il trasporto delle testate edite. L’efficacia della norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Nel 2021, per il commercio di quotidiani, periodici e relativi supporti integrativi, l’IVA è applicabile in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95%, anziché dell’ordinario 80% (articolo 74, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1972). Analoga misura era stata adottata, per il 2020, dal “decreto Rilancio” (articolo 187, Dl n. 34/2020) (comma 7).

Per gli anni 2021 e 2022, il “bonus edicole” (articolo 1, comma 609, legge 178/2020) può essere parametrato – oltre che agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI sui locali dove si svolge l’attività di vendita di giornali e riviste nonché alle eventuali spese di locazione – anche ai costi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa, registratori telematici e dispositivi Pos.

Per il biennio 2021-2022 aumentano le risorse stanziate per il “bonus pubblicità”, il credito d’imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

È inoltre stabilito che, per il 2021, la comunicazione telematica per accedere al beneficio andrà presentata tra il 1° e il 30 settembre (anziché tra il 1° e il 31 marzo, come previsto a regime); restano comunque valide le eventuali comunicazioni trasmesse a marzo.

 

  1. SOSTEGNO PER AGRICOLTURA, PESCA, ACQUACOLTURA E AGRITURISMO

Per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina effettuate nel 2021, è innalzata al 9,5% la percentuale di compensazione dell’IVA, sostitutiva della detrazione; la novità riguarda i produttori agricoli che applicano il regime speciale (articolo 34, Dpr n. 633/1972).

 

  1. INDENNITA’ OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO – PESCATORI AUTONOMI

Indennità una tantum di 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro.

Indennità una tantum di 950 euro per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

  1. ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE AGRICOLE

Alle aziende appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

Medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

 

Studio De Giorgis