Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 – Obbligo vaccinale in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole (decreto-legge 05 gennaio 2022)
Obbligo vaccinale
Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni anche se non lavorano. Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico. A partire dal 15 febbraio 2022 i lavoratori pubblici e privati dipendenti ed autonomi, compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati, che hanno compiuto i 50 anni, dovranno esibire al lavoro il super green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio, ma conserverà il posto di lavoro e sarà considerato «assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione». L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600,00 e 1.500,00 euro. Per i non lavoratori la sanzione amministrativa sarà di 100,00 euro. Tutte le imprese, senza eccezione dunque sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione rimane di dieci giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022. L’obbligo di vaccinazione sarà valido fino al 15 giugno 2022.
Green Pass Base
Il decreto estende dal 20 gennaio 2022 l’obbligo di green pass cosiddetto “ordinario” o “base” a coloro che accedono a servizi alla persona (centri estetici, parrucchiere o barbiere) e dal 01 febbraio 2022 lo prevede per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Negozi alimentari e supermercati sono esclusi dall’obbligo in quanto servizi essenziali.
Smart working
Il Ministeri competenti hanno emanato una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile (smart working), per attivarlo è necessaria una comunicazione al Ministero del lavoro. Scuola Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività:
– Scuola dell’infanzia, già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;
– Scuola primaria (Scuola elementare), con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni;
– Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc.), fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.