DECRETO SEMPLIFICAZIONI

 

Il Governo, in data 15 giugno 2022, ha approvato il testo del Decreto Semplificazioni, in attesa di pubblicazione.

Il Decreto prevede una proroga ampia delle scadenze fiscali del 30 giugno, dalla dichiarazione IMU agli aiuti di Stato Covid.

L’autodichiarazione degli aiuti di Stato slitta al 31 ottobre 2022 anche se per stabilirne ufficialmente il nuovo termine è atteso un provvedimento ad hoc dell’Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione IMU è spostata al 31 dicembre 2022.

La LIPE del secondo trimestre e la dichiarazione dell’imposta di soggiorno al 30 settembre 2022.

L’invio degli elenchi INTRASTAT alla fine del mese successivo.

Novità anche per l’esterometro e per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023: sale da 250 a 5.000 euro la soglia di versamento dell’imposta di bollo semplificata.

Il provvedimento interviene anche sulla determinazione dell’imponibile IRAP, in particolare in riferimento alla deducibilità del costo del lavoro per dipendenti a tempo indeterminato, parziale o stagionale.

Viene inoltre cancellato, con effetto dal periodo d’imposta 2022, il regime delle perdite sistematiche che dava spazio alla maggiorazione Ires per le società di comodo.

Restyling del calendario fiscale e semplificazioni

I principali interventi di semplificazione e razionalizzazione del calendario fiscale contenuti nel decreto prevedono schematicamente:

– la dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730;

– la semplificazione delle procedure di modifica sia del domicilio fiscale che per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi;

– agevolazioni per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili;

– l’estensione al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale;

– semplificazioni in relazione alle modalità di deduzione dell’imponibile IRAP riguardo al personale dipendente;

– l’eliminazione dell’obbligo per CAF e professionisti di conservare i singoli documenti sulle spese sanitarie;

– semplificazione dei modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali;

– la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali IRPEF con l’allineamento ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma;

– la semplificazione delle comunicazioni al Fisco sui trasferimenti di denaro tramite intermediari bancari e finanziari.

Per quanto attiene le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023 viene innalzata da 250,00 a 5.000,00 euro la soglia di importo sotto cui è possibile effettuare il versamento dell’imposta di bollo entro il 30 settembre, ed entro il 30 novembre per il primo e secondo trimestre.

IMU e imposta di soggiorno

Il nuovo calendario fiscale prevede scadenze con termini differenziati per la presentazione delle dichiarazioni relative a IMU e imposta di soggiorno.

L’art. 32 del decreto fissa al 31 dicembre 2022 la scadenza per la dichiarazione IMU mentre il termine per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno è differito al 30 settembre 2022.

Esterometro più leggero

I soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche nonché quelle, purché di importo non superiore a 5.000,00 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA.

Monitoraggio fiscale

Il decreto fissa a 5.000,00 euro il tetto sopra il quale sorge l’obbligo di segnalare al Fisco i movimenti in denaro, anche virtuali, da e per l’estero per operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

Intermediari bancari e finanziari ed altri operatori finanziari e non che intervengono, anche con movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, dovranno trasmettere, dunque, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a alla nuova soglia che in precedenza era fissata a 15.000,00 euro.

Maggiori dettagli, salvo modifiche, dopo la pubblicazione del Decreto.