Il decreto Interministeriale attuativo per il bonus 200 euro del DL Aiuti destinato a lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS e alle Casse private è stato pubblicato sabato 24 settembre in Gazzetta Ufficiale.
Le domande per richiedere il bonus 200 euro per i liberi professionisti con redditi inferiori ai 35.000 euro percepiti nel 2021 potranno essere presentate non prima del 26 settembre. Viene precisato che vista la novità del decreto Aiuti ter che stabilisce un’indennità aggiuntiva di 150 euro per i liberi professionisti con redditi inferiori ai 20.000 euro percepiti nel 2021, le Casse sono pronte ad aggiornare la procedura informatica allestita per la richiesta del bonus, tenendo conto del doppio tetto reddituale dei potenziali aventi diritto.
Si ricorda che:
- l’apertura degli sportelli telematici della domanda per i bonus sarà fissata due giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta.
- La scadenza comunque è fissata al 30 novembre 2022.
- non si tratterà di un “click day” day vero e proprio in quanto le risorse disponibili garantiscono la possibilità di ottenere i bonus a tutti gli aventi diritto.
Bonus 200 euro autonomi di cosa si tratta
Come noto il bonus 200 euro istituito con il decreto Aiuti n. 50 del 18 maggio 2022 ha già raggiunto dipendenti e pensionati per il tramite di datori di lavoro e INPS mentre per altri soggetti è in corso la procedura di richiesta all’INPS.
200 euro autonomi: beneficiari e requisiti
Sulla base del comunicato emanato dal Ministero del lavoro al momento della firma del decreto lo scorso 10 agosto 2022, i beneficiari dell’indennità una tantum oggetto del decreto ministeriale previsto dal DL 50 2022 sono:
- lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (commercianti artigiani professionisti esclusivamente iscritti alla gestione separata, coltivatori diretti coloni e mezzadri).
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 che,
- nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
- già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (19 maggio 2022).
- con partita IVA e attività lavorativa avviata al 18/05/2022.
- devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione previdenziale all’ente cui viene richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.
ATTENZIONE: Non è possibile ottenere il bonus 200 euro autonomi se si è già goduto dell’indennità come appartenenti ad altre categorie previste dal DL Aiuti 50 2022.
Bonus 200 euro autonomi: modalità per le domande
Le domande potranno essere inviate autonomamente direttamente dall’interessato, esclusivamente mediante procedura telematica (in linea con il sistema realizzato in occasione della distribuzione dell’indennizzo trimestrale da 600/1.000 euro, allo scoppio della pandemia da Covid-19, due anni fa), accedendo alla propria area personale sul portale dell’Inps, o su quello della Cassa privata, utilizzando lo Spid o simili allegando copia di un documento d’identità e del codice fiscale. Inoltre, il decreto Aiuti ter approvato nell’ultimo Consiglio dei ministri, ha fissato un ‘bonus’ aggiuntivo di 150 euro per i lavoratori autonomi con redditi inferiori ai 20.000 euro percepiti nel 2021, ci sarà un aggiornamento della procedura informatica allestita per la richiesta del sussidio da 200 euro, «tenendo conto del doppio ‘tetto’ reddituale dei potenziali aventi diritto».
ATTENZIONE: Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali INPS e ad uno degli enti gestori privati, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’Inps.
Per le Gestioni INPS di artigiani e commercianti, agricoltura e Gestione separata, si dovrà attendere anche l’emanazione delle istruzioni operative da parte dell’istituto nazionale di Previdenza.
Bonus 200 euro: obbligo di autodichiarazione
Il decreto appena pubblicato precisa che
- L’stanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità’:
- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (dipendenti e pensionati);
- c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro e o di 20.000 euro;
- d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
- All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
- Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni sopracitate.
N.B.
Richiedere a chi ha elaborato la Dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 l’importo del reddito complessivo dichiarato al netto di contributi e prima casa:
Si allega modello di autodichiarazione da compilare.