Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 si occupa di regolamentare le verifica degli impianti di messa a terra nelle attività lavorative.
L’impianto di messa a terra è la parte dell’impianto elettrico che interviene in caso di guasto ed evita la folgorazione delle persone per i contatti indiretti.
La verifica periodica di legge prescritta dal DPR 462 è una sorta di “revisione” dell’impianto di terra. Non è quindi da confondere con la normale manutenzione periodica degli impianti elettrici, sancita dal Dlgs 81/08 e eseguibile da un semplice elettricista.
Obbligo della verifica sugli impianti di messa a terra
Hanno l’obbligo di far verificare i propri impianti di terra tutte le attività che abbiano almeno un lavoratore (anche soci lavoratori/associati/etc.) al proprio interno.
Con lavoratore si intende la definizione che viene data dalla legge regina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero il Dlgs. 81/08 (ex 626).
Il lavoratore è la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere svolge un’attività lavorativa all’interno di un’organizzazione pubblica o privata.
Questo si traduce nel fatto che vengano comparati a Lavoratori i soci lavoratori, gli stagisti, gli apprendisti, i lavoratori socialmente utili etc.
Sono esclusi solo i collaboratori domestici e le imprese a gestione familiare.
Rientrano inoltre nell’obbligo di far effettuare le verifiche degli impianti di terra anche i condomini il cui responsabile è l’amministratore, le chiese il cui responsabile è il parroco, le scuole il cui responsabile è il preside, i circoli ricreativi e le attività comunali il cui responsabile è il sindaco.
Periodicità delle verifiche
La periodicità dell’effettuazione delle verifiche secondo il DPR 462 è quinquennale per quasi la totalità delle attività, è biennale tipicamente per gli impianti in ambienti a maggior rischio in caso d’Incendio , cioè quegli impianti che in caso di incendio comportano rischi più elevati al personale per la difficoltà di deflusso o per le caratteristiche del materiale stoccato all’interno della attività. Hanno inoltre periodicità biennale i locali ad uso medico, i cantieri edili e gli ambienti con pericolo d’esplosione.
Chi può eseguire le verifiche secondo il DPR 462/01
Le verifiche degli impianti di messa a terra possono essere eseguite esclusivamente da Organismi Ispettivi di tipo “A” ovvero privati che abbiano ottenuto l’abilitazione Ministeriale sottostando a precise leggi e normative europee, oppure da ASL e ARPA.
Nessun altro può eseguire tali verifiche, nemmeno l’elettricista di fiducia o uno studio professionale di progettazione degli impianti elettrici (ai quali si possono però affidare gli incarichi di manutenzione).
Il Ministero dello Sviluppo Economico proibisce che vi siano rapporti di collaborazione tra gli Organismi ispettivi ed Elettricisti e studi di progettazione elettrica venendo meno in quel caso il principio di autonomia e indipendenza, e configurandosi un conflitto d’interesse.
I datori di lavoro devono quindi affidarsi agli oltre 250 Organismi ispettivi sul territorio Italiano senza interporre altri soggetti.
Sanzioni
Sono state previste sanzioni a carico dei datori di lavoro che non adempiono alle verifiche obbligatorie di legge sugli impianti di messa a terra.
Il Dlgs 106/09 stabilisce che chi non fa effettuare le verifiche sugli impianti di terra sia soggetto a sanzioni amministrative che vanno da 1.000,00 a 4.800,00 euro e penali con l’arresto da 2 a 4 mesi di reclusione.