DECRETO ANTICIPI

Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2024 n. 145/2023

 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre entrano in vigore, dal giorno successivo, le novità previste dal decreto legge collegato alla Legge di Bilancio 2024.

Indice:

  1. Pensioni, anticipo conguaglio di perequazione al 1° dicembre 2023;
  2. Campagna reddituale;
  3. Anticipo rinnovo contratti pubblici;
  4. Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte per le partite IVA fino a 170.000 euro di ricavi o compensi;
  5. Proroga sanatoria bonus ricerca e sviluppo;
  6. Prelievo extra-profitti imprese energia;
  7. Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici;
  8. Bonus part time ciclico;
  9. Reddito di cittadinanza, proroga del termine di presa in carico da parte dei servizi sociali;
  10. Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

 

  1. Conguaglio perequazione pensioni dal 1° dicembre

Partirà dal 1° dicembre 2023 l’anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni relativo al 2022.

Sulle pensioni verrà perciò calcolato un aumento pari allo 0,8 %, con arretrati, che si andrà ad aggiungere al 7,3 % già applicato.

Le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo (2.100 euro lordi mensili) riceveranno infatti un aumento corrispondente al 100 % e dunque all’intera quota dello 0,8 %.

Quelle di importo superiore avranno invece un incremento a fasce, ossia con percentuali decrescenti secondo l’importo lordo del trattamento mensile complessivo.

 

  1. Campagna redditualeRecupero prestazioni indebite per i pensionati dal 31 dicembre 2024

L’articolo 2 del decreto legge fiscale n. 145/2023 prevede che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna relativa al periodo d’imposta 2021 partirà dal 31 dicembre 2024.

Stessa data di avvio anche per il recupero legato alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca.

 

 

 

  1. Anticipo rinnovo contratti pubblici

Arriverà con la busta paga di dicembre 2023 il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto a tempo determinato, che sarà in ogni caso seguito dagli eventuali conguagli dovuti.

 

  1. Rinvio e rateizzazione secondo acconto imposte partite IVA – Fatturato fino a 170.000 euro

L’art. 4 del DL n. 145/2023 disciplina le novità in materia di rateizzazione del secondo acconto delle imposte sui redditi per le partite IVA.

La disposizione prevede che limitatamente al periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, potranno effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi:

  • entro il 16 gennaio 2024 in un’unica soluzione;
  • oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza 16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 16 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024, maggiorati dell’interesse del 4% annuo.

Al riguardo si evidenzia che nel rinvio non rientra il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni IVS dei commercianti e degli artigiani e alla gestione separata.

 

  1. Proroga sanatoria bonus ricerca e sviluppo

E’ disposta la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione.

Al riguardo, si ricorda che la disposizione interviene sulla misura già introdotta all’art. 5 del D.L. n.146/2021 e pertanto, in base alle nuove disposizioni, i nuovi termini sono così rideterminati:

  • entro il 30 giugno 2024 (rispetto al termine precedentemente fissato al 30 novembre 2023) deve essere inviata l’apposita richiesta all’Agenzia delle entrate per avvalersi della procedura di riversamento in questione;
  • entro il 16 dicembre 2024 (rispetto al termine precedentemente fissato al 30 novembre 2023 16 dicembre 2023) si procede al versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione di cui al precedente punto;
  • qualora si opti per il versamento in tre rate è previsto che la prima rata vada corrisposta entro il 16 dicembre 2024 e le successive, comprensive degli interessi, avranno le seguenti scadenze:
    • 16 dicembre 2025 (anzichè 16 dicembre 2024);
    • 16 dicembre 2026 (anzichè 16 dicembre 2025).
  1. Prelievo extra-profitti imprese energia

Anche per il 2024 è previsto il contributo di solidarietà contro il caro bollette istituito dalla Legge 197/2022, ma con una rimodulazione degli importi dovuti (viene escluso dal reddito il 30% degli accantonamenti in sospensione d’imposta o vincolati).

Il contributo straordinario richiesto alle imprese dell’energia è previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto. E’ un prelievo sugli extra-profitti di quelle che hanno beneficiato dei rincari sui prezzi energetici registrati negli ultimi anni, analogo a quello previsto nel 2023 pur con qualche correzione relativa al modo in cui si calcolano le diverse voci di bilancio.

 

  1. Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici

La disposizione prevede che la riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo del petrolio greggio, possa essere adottata se i prezzi dei carburanti aumentano sulla media del precedente mese (e non più dei precedenti due mesi precedenti, come attualmente previsto), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati.

 

  1. Bonus part time ciclico

Per il 2023 sarà riconosciuto un bonus di 550,00 euro ai lavoratori dipendenti titolari di un contratto di lavoro part-time ciclico nell’anno 2022.

Il bonus sarà riconosciuto ai titolari di contratti che prevedano periodi di totale o parziale sospensione del lavoro pari almeno ad un mese in via continuativa, complessivamente non inferiori a sette settimane e non più di venti.

L’indennità sarà riconosciuta ai lavoratori non titolari di Naspi o pensione, sarà esente IRPEF e verrà erogata dall’INPS, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l’anno 2023.

 

  1. Reddito di cittadinanza e nuovi termini per la presa in carico dai servizi sociali

Il termine per la presa in carico da parte dei servizi sociali ai fini della concessione dell’indennità entro fine anno è prorogato dal 31 ottobre al 30 novembre.

Superato tale termine, in assenza della comunicazione INPS di presa in carico, l’erogazione del reddito di cittadinanza sarà sospesa.

Continueranno a percepire il reddito di cittadinanza anche oltre il limite delle sette mensilità erogate entro il 31 dicembre i nuclei familiari fragili, sempre a patto che la presa in carico da parte dei servizi sociali avvenga entro il 30 novembre. La novità riguarda i nuclei in stato di bisogni complessi e con difficoltà di inserimento sociale o lavorativo.

 

  1. Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese

E’ disposta la destinazione di 50 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, ad esempio per l’acquisto o il leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali d’impresa (c.d. “Nuova Sabatini”).