Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è stato introdotto per rimpiazzare il Codice CIR (Codice Identificativo Regionale) già in vigore in diverse regioni italiane.
- Viene rilasciato attraverso una procedura automatizzata dal Ministero del Turismo, previa specifica richiesta del proprietario contenente i dati catastali e i requisiti di sicurezza;
- Dovrà essere richiesto sul sito ufficiale della BDRS (Banca Dati Strutture Ricettive);
- Sarà in vigore entro settembre 2024;
- Il Codice CIN si applica agli immobili destinati ad uso turistico, coinvolgendo tutte le tipologie di strutture ricettive alberghiere e extralberghiere imprenditoriali e non imprenditoriali, comprese CAV (case vacanze e appartamenti turistici);
- Sorge l’obbligo di esporre il Codice CIN all’esterno della struttura e su ogni annuncio online, sia su portali dedicati che su qualsiasi sito web dove la struttura viene pubblicizzata;
- La fase sperimentale è iniziata il 3 giugno 2024 nella regione Puglia e nelle regioni Veneto, Abruzzo, Lombardia, Marche e Calabria.
Il 2024 ha inaugurato una serie di nuovi adempimenti normativi, emanati attraverso il D.L. 18 dicembre 2023 n. 145, comunemente conosciuto come decreto Anticipi. Tra le novità più rilevanti, spiccano l’introduzione della cedolare secca al 26% per coloro che gestiscono più di un immobile, l’implementazione di norme di sicurezza più stringenti per gli affitti brevi e infine, l’obbligo di ottenere il Codice CIN, introducendo, di fatto, nuovi doveri e sanzioni.
Che cos’è il codice CIN
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è il codice assegnato a tutti gli immobili destinati ad uso turistico, affitti brevi, alberghi e qualsiasi tipologia di strutture extralberghiere (b&b), ostelli, agriturismi, affittacamere) in Italia.
Viene assegnato dal Ministero del Turismo dopo espressa richiesta da parte del titolare dell’immobile.
La novità più significativa è rappresentata dalla registrazione dei dati relativi a tali strutture in una Banca Dati Nazionale.
Tale iniziativa mira a garantire una maggiore tracciabilità e controllo, contribuendo così a una gestione più efficace e trasparente nel settore degli affitti brevi e delle strutture ricettive.
Da quando sarà obbligatorio il codice CIN?
Non c’è una data esatta quando entrerà in vigore in tutte le regioni. Secondo la formale comunicazione del Ministero del Turismo, come indicato sul proprio sito ufficiale, attualmente l’obbligo del Codice CIN è vincolato a un periodo di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso che confermerà l’operatività della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) con tutte le Regioni e del portale telematico del MITUR per l’assegnazione del CIN. È importante notare che questo avviso non riguarda solo il rilascio del codice CIN, ma anche le nuove norme sulla sicurezza degli affitti brevi previste per il 2024.
Quando entrerà in vigore il codice CIN?
Il codice CIN (Codice Identificativo Nazionale) per gli affitti brevi entrerà in vigore entro l’anno 2024, idealmente entro settembre 2024 come comunicato dal Ministero del Turismo.
La procedura di rilascio del Codice CIN e l’interoperabilità tra le istituzioni sono state concordate tra le Regioni e il Ministero del Turismo nel mese di aprile 2024. A partire dal 3 giugno 2024, inizierà una fase sperimentale nella regione Puglia, Il codice CIN dovrà essere richiesto da tutte le strutture presenti sul territorio pugliese, comprese quelle che già possiedono il vecchio codice CIS (Codice Identificativo Struttura).
La fase sperimentale seguirà poi nelle Regioni Autonome e successivamente dalle restanti Regioni. Ad ogni modo, il Ministero, ne suo comunicato ufficiale, prevede l’eventuale entrata in vigore del codice CIN in tutto il resto delle Regioni entro settembre 2024 essendo la Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) ancora in fase di sperimentazione.
Dunque, da settembre 2024, sarà obbligatorio per tutti i proprietari di immobili destinati agli affitti brevi registrarsi in una banca dati nazionale e ottenere un Codice Identificativo Nazionale (CIN). Questo codice dovrà essere esposto all’esterno dell’alloggio e incluso in ogni annuncio dei portali online e siti web di prenotazioni dirette.
Naturalmente, è consigliabile adeguarsi alle nuove regolamentazioni il prima possibile, ma la data effettiva di entrata in vigore è legata alla piena operatività della nuova banca dati nazionale.
Ogni regione è responsabile di generare il Codice CIN, aggiungendo un prefisso alfanumerico al vecchio Codice CIR, fornito direttamente dal Ministero del Turismo. Pertanto, per le 20 regioni che già prevedevano l’uso del vecchio Codice CIR, sarà necessario procedere alla ricodificazione dall’entrata in vigore entro 30 giorni per i codici già assegnati e entro 7 giorni per quelli nuovi da assegnare. Questa operazione è fondamentale per garantire la corretta transizione al nuovo sistema e la conformità alle disposizioni normative in vigore.
Chi deve avere il codice CIN?
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è necessario per le seguenti categorie di immobili e strutture:
- Unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- Locazioni brevi di immobili;
- Strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere:
Come ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN)? Ecco quali sono i requisiti necessari
Per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), è necessario seguire una procedura online automatizzata del Ministero del Turismo.
Di seguito sono indicati i passaggi chiave e i requisiti specifici:
- Richiesta online: il titolare della struttura deve presentare una richiesta formale sul portale ufficiale comunicato dal Ministero del Turismo per ottenere il Codice CIN. La procedura di richiesta avviene esclusivamente online attraverso un sistema automatizzato;
- Per accedere bisognerà utilizzare le credenziali digitali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE);
- Documenti necessari per richiedere il CIN: è obbligatorio allegare una dichiarazione contenente i dati catastali dell’immobile e l’allegato o autocertificazione che attesti la conformità ai nuovi requisiti di sicurezza.
- Nel caso di struttura gestita in modo imprenditoriale bisogna confermare il Codice ATECO di appartenenza.
Come ottenere il Codice CIN per affitti brevi
In sintesi, il titolare delle proprietà o delle strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, deve formulare una richiesta specifica al Ministero del Turismo. I documenti necessari per la richiesta variano in base alla natura dell’attività, distinguendo tra soggetti privati e imprenditoriali. Nel caso di attività imprenditoriali, è cruciale fornire anche la documentazione relativa ai requisiti di sicurezza aggiornati.
Posso richiedere il codice CIN se sono gestore e non titolare?
La risposta è sì. Se sei un gestore o property manager, puoi richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) anche se non sei il titolare dell’immobile. Tuttavia, è necessario ottenere una delega ufficiale dal proprietario. Questa delega deve autorizzarti non solo a richiedere il CIN, ma anche a garantire che tutte le strutture che gestisci siano conformi alle normative di sicurezza, inclusa la presenza di estintori.
Una volta ottenute le deleghe necessarie, dovrai seguire la procedura indicata sul portale del Ministero del Turismo per completare la richiesta del CIN.
A chi comunicare il codice CIN e quali obblighi hanno i locatori?
Il codice CIN non deve essere comunicato, ma esposto.
L’obbligo a livello nazionale per i locatori è di esporre il Codice Identificativo Nazionale (CIN) all’esterno della struttura e sui portali online. Le disposizioni sono le seguenti:
- All’esterno della struttura: il codice CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile, posizionato in prossimità del nome dell’immobile a cui fa riferimento. Questo passo è essenziale per garantire la visibilità e l’identificazione chiara della struttura;
- In tutti gli annunci online: il codice CIN deve essere incluso in ogni annuncio pubblicato su portali online OTA (come Airbnb, Booking.com, Expedia) e su qualsiasi sito web in cui la struttura è pubblicizzata, compresi i siti web di prenotazioni dirette. Questa pratica assicura la trasparenza e la chiara identificazione richiesta dalla legge anche durante la fase di ricerca e prenotazione online.
Sanzioni previste per mancato possesso del codice CIN
Le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni relative al Codice Identificativo Nazionale (CIN) variano in base alla tipologia di violazione.
Nel caso in cui la struttura venga pubblicizzata o locato l’immobile senza il regolare possesso del Codice CIN, si applicheranno sanzioni pecuniarie significative, che variano da 800,00 € a 8.000,00 €.
La mancata esposizione del Codice CIN all’esterno della struttura o in ogni annuncio online su portali e siti web può comportare multe da 500,00 € a 5.000,00 €.
Questa disposizione mira a garantire che gli ospiti siano informati in modo trasparente e completo sull’identità e la regolarità della struttura durante la fase di ricerca e prenotazione online.
Per quanto riguarda i requisiti di sicurezza, la mancata conformità a tali normative può comportare sanzioni che vanno da 600,00 € a 6.000,00 € per ogni violazione accertata.
Infine, in aggiunta a queste novità del Decreto Anticipi troviamo una novità per quanto riguarda la SCIA. Difatti, la mancata comunicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) può essere sanzionata con importi che variano da 200,00 € a 10.000,00 €.
Quale ente verifica la regolarità e applicazione della nuova normativa codice CIN?
La regolarità e il rispetto delle normative relative al Codice Identificativo Nazionale (CIN) e alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) saranno oggetto di verifica e controllo da parte dei comuni e delle autorità locali di polizia.
Questi enti saranno responsabili di monitorare e assicurarsi che le strutture ricettive e gli affitti brevi operino conformemente alle disposizioni normative.
I controlli si estenderanno sia alle eventuali violazioni riguardanti il Codice CIN, come la mancata esposizione o la mancata richiesta, sia alla corretta comunicazione della SCIA.
In caso di irregolarità, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
La riscossione delle sanzioni sarà gestita dai municipi nei quali sono ubicati gli immobili o le strutture coinvolte. Le somme raccolte saranno poi destinare alle casse comunali, contribuendo a finanziare attività e interventi mirati al potenziamento del turismo locale e al miglioramento dei servizi pubblici a beneficio della comunità locale.
Requisiti di sicurezza per gli affitti brevi 2024 tra i nuovi obblighi di legge
Tra i nuovi obblighi di legge per gli affitti brevi sia gestiti in forma imprenditoriale che non, si rende necessario rispettare ulteriori requisiti di sicurezza. In particolare, le attività imprenditoriali e non imprenditoriali che si occupano di affitti brevi e affitti turistici devono conformarsi a criteri specifici, tra cui:
- Dispositivi di rilevazione di gas e monossido di carbonio: è obbligatorio garantire che i dispositivi di rilevazione di gas e monossido di carbonio siano funzionanti;
- Estintori accessibili e ben visibili: devono essere presenti estintori accessibili e ben visibili, situati nelle zone dell’immobile a più alto rischio. Inoltre, è richiesto almeno un estintore per ogni piano e uno ogni 200 mq dell’immobile.
Tuttavia, è importante notare che l’articolo 13 ter della legge 191 del 2023 non si limita a quelle gestite in forma imprenditoriale, ma menziona “in ogni caso” che tutte le unità immobiliari devono essere munite di tali dispositivi.
Quindi, anche i privati che affittano per brevi periodi, non necessariamente in forma imprenditoriale, devono provvedere a dotare i loro immobili dei dispositivi di sicurezza richiesti, ad eccezione della certificazione degli impianti.