Ravvedimento speciale anni 2018-2022

per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale

I soggetti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale entro il 31 ottobre 2024 possono definire, con una forma di ravvedimento speciale, i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.

La definizione si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP con aliquote variabili a seconda del grado di affidabilità fiscale del contribuente (ISA)), calcolata su un extra-reddito anch’esso variabile a seconda dell’affidabilità fiscale stessa.

Base imponibile dell’imposta sostitutiva 

La base imponibile della sostitutiva è pari alla differenza tra:

  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità
  • e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
    •   5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
    • 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
    • 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
    • 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
    • 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
    • 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

La base imponibile dell’IRAP è invece pari alla differenza tra:

  • il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità
  • e il valore dello stesso incrementato nella misura di cui sopra.

Le aliquote 

Le aliquote per le annualità 2018, 2019 e 2022, con esclusione del 2020 e del 2021 (vedi appresso) dell’’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sono:

  • 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

L’aliquota, per le annualità 2018, 2019 e 2022, per l’IRAP è pari al 3,9 per cento.

Vengono ridotte del 30%, in considerazione della pandemia da COVID-19, e per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, le imposte sostitutive, ovvero:

  • 7,0%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 8,4%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 10.5%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

L’aliquota, per le annualità 2020 e 2021, per l’IRAP è pari al 2,73 per cento.

In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000,00 euro.

Modalità di versamento dell’imposta sostitutiva

Va versata in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di PVC o schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.

Eseguito il versamento in unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo:

  • di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973,
  • nonché quelle di cui all’art. 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972,

non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

  • intervenuta decadenza dal CPB ex art. 22 del D.Lgs. n. 13/2024;
  • applicazione nei confronti dei soggetti di una misura cautelare, personale o reale, o notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 410 bis10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell’art. 2621 del Codice civile e degli artt. 648-bis648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
  • mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

Modalità di adesione

Saranno stabilite in seguito.