Nuova Rateizzazione Cartelle

Pubblicato il decreto che disciplina le nuove rateizzazioni con l’agente della riscossione, a partire dalle istanze presentate dal 1° gennaio 2025.

Si tratta del provvedimento adottato in attuazione della riforma della riscossione (Dlgs 110/2024) che stabilisce i casi in cui sussiste lo stato di difficoltà del debitore e indica il numero massimo di rate concedibili, a seconda del valore dei parametri di riferimento.

Il medesimo decreto, infine, dispone le modalità di documentazione dei parametri di legge. In presenza di debiti non superiori a 120.000,00 euro, se il contribuente non comprova lo stato di difficoltà, il piano di rientro può comunque avere la durata massima di legge.

Le Novità della riforma

La riforma allunga progressivamente la durata massima dei piani di rientro con l’agente della riscossione.

In particolare, per quanto attiene ai piani di rientro aventi ad oggetto somme non superiori a 120.000,00 euro:

– quando il debitore si limita ad attestare lo stato di difficoltà, senza allegare alcuna documentazione a supporto, si stabiliscono i seguenti scaglioni di durata massima del piano:

  1. a) 84 rate mensili, per domande presentate negli anni 2025 e 2026;
  2. b) 96 rate mensili, per domande presentate negli anni 2027 e 2028;
  3. c) 108 rate mensili, per domande presentate a partire dal 1° gennaio 2029.

– quando il debitore comprovi lo stato di difficoltà, anche nel caso in cui non vi sia tenuto, in quanto il debito non supera il limite di legge:

Per somme fino a 120.000,00 euro la durata massima del piano di rientro viene così modulata:

1) da 85 a un massimo di 120i rate, per istanze presentate negli anni 2025 e 2026;

2) da 97 a 120 rate, per istanze presentate nel 2027 e nel 2028;

3) da 109 a 120 rate, per istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2029.

Per somme maggiori a 120.000,00 euro, la durata massima può raggiungere le 120 rate mensili a prescindere dalla data di presentazione della domanda.

Il Decreto

In attuazione di quanto stabilito nel nuovo articolo 19 del Dpr 602/1973, il Dm in esame individua i seguenti parametri per segnalare lo stato di difficoltà del debitore:

  1. a) per le persone fisiche e per le imprese individuali in semplificata, il valore Isee del nucleo familiare;
  2. b) per i soggetti diversi dai primi, invece, si assume il valore dell’indice di liquidità e il rapporto tra il totale del debito verso l’agente della riscossione e il valore della produzione.

Con riguardo ai primi, l’allegato 1 del decreto stabilisce che la situazione di difficoltà sussiste se il rapporto tra totale del debito (da rateizzare e già in dilazione), al numeratore, e l’Isee mensile moltiplicato per un coefficiente variabile in funzione del valore dell’Isee stesso, al denominatore, è superiore a 1.

Il medesimo rapporto, inoltre, a seconda del valore ottenuto, indica il numero massimo di rate concedibili.

Per gli altri soggetti, la situazione di difficoltà è comprovata dal fatto che l’indice di liquidità (liquidità differita e corrente, al numeratore e totale passività al denominatore) abbia valore inferiore a 1.

Nell’allegato 2 al decreto, si individua il numero massimo di rate concedibili attraverso il valore attribuito all’indice Alfa, dato dal rapporto percentuale tra debito totale e valore della produzione.

Per ditte individuali e società di persone, il denominatore è rappresentato dal totale dei ricavi e dei proventi.

Situazioni particolari

Viene identificato un unico caso in cui la situazione di difficoltà si presume oggettivamente sempre sussistente e riguarda l’ipotesi in cui l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione, a studio o all’attività d’impresa è diventata inagibile per eventi eccezionali (calamità naturali o altro).

Sono poi tipizzate due situazioni soggettive specifiche che riguardano le pubbliche amministrazioni e i condomini (allegato 3). Per le prime, lo stato di temporanea difficoltà è attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante oppure dall’organo amministrativo che certifichi la mancanza di liquidità necessaria per far fronte alla debitoria. In tale eventualità, a prescindere dall’importo del debito (maggiore o minore a 120.000,00 euro), l’agente della riscossione concede sempre le 120 rate mensili, salvo diversa richiesta dell’ente.

Per i condomini, invece, lo stato di illiquidità è integrato se l’indice Beta, dato dal rapporto percentuale tra totale del debito e totale delle entrate risultanti dall’ultimo rendiconto approvato, è maggiore del 10%. In questo caso, la durata massima del piano è correlata al valore concretamente assunto dal predetto indice.

Applicativo Ader

Si prevede che sul sito di agenzia delle Entrate-Riscossione venga messo a disposizione un applicativo che consente di simulare il numero massimo di rate concedibili per ciascun soggetto.