CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO AIUTI QUATER

(in attesa di pubblicazione)

l Senato, il 21/12/2022, ha approvato la legge di conversione del D.L. 18/11/2022, n. 176 (c.d. “Decreto Aiuti-quater”), che ora passa alla Camera per la ratifica definitiva.
L’art. 9 del provvedimento, modificato con la conversione in legge, reca le norme in materia di Superbonus e di cessione dei crediti derivanti da bonus fiscali edilizi, in particolare quanto segue.

 

SCADENZA SUPERBONUS PER CONDOMINI, EDIFICI UNIPROPRIETARIO 2-4 ABITAZIONI E ONLUS, ODV E APS

Confermato che per condomini ed edifici uniproprietario 2-4 abitazioni si attua la riduzione al 90% della detrazione per le spese sostenute nel 2023 (resta il “decalage” già previsto al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025), compresi trainati. Stesso discorso per Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale.

Le eccezioni a tale norma (procedimenti edilizi avviati entro il 25/11/2022) sono state stralciate dal D.L. 176/2022 e inserite, con modifiche, nella Legge di bilancio 2023.

L’art. 1 della Legge di bilancio 2023, al comma 894, individua una serie di casistiche rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110% al 90% della detrazione, prevista a partire dal 2023 dall’art. 9 del D.L. 176/2022 (c.d. “Decreto Aiuti-quater“), come modificato dalla legge di conversione.

In estrema sintesi, le casistiche individuate dalla Legge di bilancio 2023, in cui non si applica la suddetta riduzione dal 110% al 90% sono le seguenti.

1* Fabbricati uniproprietario 2-4 abitazioni, Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale con procedimento edilizio regolarmente avviato al 25/11/2022.

2* Condomini nei quali entro il 18/11/2022 sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e sia avviato il procedimento edilizio (CILAS o Pdc/SCIA alternativa) entro il 31/12/2022.

3* Condomini nei quali tra il 19/11/2022 e il 24/11/2022 sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e sia avviato il procedimento edilizio (CILAS o PdC/SCIA alternativa) entro il 25/11/2022.

 

SCADENZA SUPERBONUS PER UNIFAMILIARI E UNITÀ FUNZIONALMENTE AUTONOME

Confermata, quanto al Superbonus per unifamiliari e unità funzionalmente autonome, la proroga per le spese sostenute fino al 31/03/2023 per gli interventi che hanno già rispettato il requisito del 30% dei lavori eseguiti al 30/09/2022.

 

RIAPERTURA SUPERBONUS PER NUOVI INTERVENTI SU UNIFAMILIARI E FUNZIONALMENTE AUTONOME, PER TITOLARI DI PRIMA CASA CON REDDITO INFERIORE A LIMITE STABILITO

Quanto al Superbonus per unifamiliari e unità funzionalmente autonome, conferma dell’estensione per le spese sostenute fino al 31/12/2023 per i nuovi interventi avviati a partire dal 01/01/2023, ma solo per le prime case e per i soggetti che siano proprietari oppure usufruttuari/usuari nonché con reddito di riferimento pari o inferiore a 15.000,00 Euro, da calcolarsi secondo un meccanismo specificamente individuato come previsto dal successivo comma 8-bis.1.

 

SUPERBONUS PER OPERATORI DEL TERZO SETTORE

Confermata la proroga al 31/12/2025 della possibilità di fruire dell’aliquota del 110% per soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (tale indicazione deriva dal riferimento al comma 10-bis).

 

FONDO PER INTERVENTI SU UNIFAMILIARI E FUNZIONALMENTE AUTONOMI PRIME CASE

Si conferma lo stanziamento, per 20 milioni di Euro nel 2023, per erogare contributi a favore dei soggetti titolari di prime case unifamiliari o funzionalmente indipendenti e autonome, al fine di procedere a nuovi interventi Superbonus a partire dal 01/01/2023.

 

COMPENSAZIONE CREDITI ACQUISITI IN 10 ANNI SU RICHIESTA

Confermato che per le cessioni dei crediti comunicate fino al 31/10/2022, il cessionario può compensare le quote in 10 anni in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (5 quote annuali di pari importo ovvero 4 per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022), aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.

 

A tal fine, il fornitore o il cessionario dovrà preventivamente inviare una comunicazione telematica alle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia. La quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.

 

CESSIONI CREDITI

Il provvedimento innalza da 2 a 3 il limite del numero di cessioni del credito ammesse, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.
La disposizione contiene altresì una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del Superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese edili, con sede in Italia e rientranti nella categoria ATECO 41 e 43, che hanno realizzato gli interventi per la fruizione del superbonus per sopperire alle esigenze di liquidità. Viene inoltre previsto che l’entità dei crediti d’imposta eventualmente maturati dall’impresa al 25 novembre 2022 potrà essere utilizzata e considerata dall’istituto di credito e/o finanziario ai fini della valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente il finanziamento e per la predisposizione delle relative condizioni.

 

CREDITI D’IMPOSTA GAS ED ENERGIA, COMPENSAZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2023

L’approvazione del Disegno di legge di conversione del decreto Aiuti quater da parte del Senato ha confermato la proroga dei termini di fruizione dei crediti di imposta gas ed energia relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

Si passa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 per la compensazione del credito d’imposta previsto a sostegno delle imprese per i maggiori oneri di acquisto di energia elettrica e gas.

In pratica, aumenta il margine temporale per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta previsti dal decreto Aiuti bis (D.L. 115/2022), dal decreto Aiuti ter (D.L. 144/2022) e dal decreto Aiuti quater (D.L. 176/2022).

Resta ferma la data del 31 dicembre 2022 per poter usufruire dei crediti d’imposta relativi ai primi due trimestri del 2022.  

Analogamente, è stato approvato anche un emendamento che fa slittare il termine per spendere i bonus carburanti per agricoltura e pesca per il quarto trimestre 2022 previsto dal decreto Aiuti ter.

Il termine di utilizzo del bonus del 20% riferito al quarto trimestre 2022 slitta dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023. Il maggior termine è concesso alle imprese agricole, agromeccaniche e della pesca o ai cessionari.

Tra le misure contro i rincari energetici, l’obbligo per i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza di offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un costo calmierato slitta dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024.

 

FONDO DI SOSTEGNO AL VENTURE CAPITAL

Per quanto riguarda il sostegno alle imprese, da segnalare il passaggio dell’intervento del Fondo di sostegno al venture capital anche per le Pmi innovative.

Con il nuovo articolo 14-bis, introdotto in sede di conversione in legge al decreto Aiuti quater all’interno delle «Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane», è stato disposto che il Fondo di sostegno al venture capital interverrà anche a copertura degli investimenti iniziali nel capitale di start up innovative e piccole e medie imprese innovative.

Con la modifica al decreto Aiuti quater, si prevede che la misura massima dell’intervento non è più legata ai «finanziamenti agevolati», ma agli «investimenti iniziali».

Il limite massimo di finanziamento ottenibile da ogni impresa non è più calcolato sulla singola iniziativa, ma sul totale concesso.

Pertanto, ora, la misura massima degli investimenti iniziali che ciascuna start up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari, con questa modifica, a quattro volte l’importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di un milione di euro.