Il Senato, nella seduta n. 252 dell’11 dicembre 2024, ha approvato definitivamente il DDL 1264, c.d. Collegato lavoro, recante disposizioni in materia di lavoro e collegato alla Legge di Bilancio. Il testo, che si compone di 34 articoli, modifica la normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; semplifica ricorsi amministrativi Inail e Inps e aggiorna regole su contratti a termine e apprendistato; rafforza la tutela per lavoratori autonomi in caso di maternità o emergenze e regola i Fondi di solidarietà bilaterali; include norme per semplificare procedimenti previdenziali e garantire portabilità di contributi.
Di seguito gli articoli del DDL:
Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Sorveglianza sanitaria dei lavoratori)
Art. 2 Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in tema di tariffe dei premi per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 3 Restituzione delle somme versate dall’INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto
Art. 4 Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni domestici
Art. 5 Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, in materia di comunicazioni di decesso all’INPS
Art. 6 Sospensione della prestazione di cassa integrazione
Art. 7 Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne Vedi in merito Professionisti Adempimenti sospesi anche per maternità
Art. 8 Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali
Art. 9 Disposizioni in materia di flessibilità nell’utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l’integrazione del reddito
Art. 10 Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro
Art. 11 Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali
Art. 12 Modifica all’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di indennità per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni
Art. 13 Durata del periodo di prova
Art. 14 Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile
Art. 15 Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato
Art. 16 Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative
Art. 17 Contratti misti
Art. 18 Unico contratto di apprendistato duale
Art. 19 Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 20 Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro
Art. 21 Modifica all’articolo 1, comma 446, legge 30.12,2018, n. 145, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili o con attività di pubblica utilità
Art. 22 Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili
Art. 23 Dilazione del pagamento dei debiti contributivi
Art. 24 Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo
Art. 25 Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva
Art. 26 Attività della società INPS Servizi Spa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Art. 27 Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
Art. 28 Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all’APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto
Art. 29 Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia
Art. 30 Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali
Art. 31 Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento presso le istituzioni scolastiche
Art. 32 Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia
Art. 33 Permessi non retribuiti per i vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie.
In sintesi le disposizioni
VISITE SANITARIE
L’art. 1 del Collegato lavoro DDL 1264 introduce alcune modifiche e novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, snellendo alcune procedure burocratiche. Nello specifico:
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori (Comma 1, lettera d): Le modifiche riguardano le visite mediche preventive, specificando che la visita in fase pre assuntiva è una modalità di adempimento dell’obbligo di sorveglianza sanitaria. Si elimina l’opzione che la visita sia effettuata dalle ASL e si richiede che il medico competente consideri esami già svolti per evitare ripetizioni inutili. Si estende l’obbligo di visita anche al rientro dopo malattia, solo se ritenuto necessario dal medico.
- Lavori in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei (Comma 1, lettera e): Vengono modificate le condizioni per lo svolgimento di lavori in locali sotterranei, con l’eliminazione del requisito di “particolari esigenze tecniche” e l’introduzione di una procedura amministrativa più snella, con comunicazione all’Ispettorato del Lavoro per l’uso dei locali.
- Tessere personali di riconoscimento (Comma 1, lettera f): Viene abrogata la normativa relativa agli obblighi di fornitura ed esposizione delle tessere di riconoscimento per i lavoratori nei cantieri edili, in quanto superata dal D.Lgs. 81/2008 che regola la materia per tutte le attività in regime di appalto o subappalto.
INAIL – RICORSI
L’art 2 prevede che contro i provvedimenti riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL, diventa possibile il ricorso alle Direzioni regionali (o alle Direzioni delle province autonome) dell’INAIL, in luogo del ricorso al Consiglio di amministrazione
Ugualmente per i ricorsi amministrativi in ambito di assicurazione Inail in favore dei soggetti in ambito domestico i soggetti interessati sono tenuti ad impugnare il provvedimento dell’Istituto dinanzi alla sede che lo ha emesso.
INAIL – RECUPERI
L’art. 3 consente all’INAIL di recuperare le prestazioni in denaro versate in favore dei beneficiari, per il periodo successivo al decesso di questi ultimi. come già previsto dal comma 304 della L. n. 190/2014 (Legge di bilancio del 2015), per le somme indebitamente versate dall’INPS.
CASSA INTEGRAZIONE
L’art. 6 prevede la compatibilità del trattamento di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia attività di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, purché ne dia comunicazione preventiva all’INPS.
Saranno valide a questo fine le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181.
La nuova normativa stabilisce che il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale solo per le giornate in cui svolge attività di lavoro, a prescindere dalla durata del contratto.
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI PROFESSIONISTI
L’art. 7 stabilisce la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari per le libere professioniste a partire dall’ottavo mese di gravidanza fino al trentesimo giorno successivo al parto o all’interruzione della gravidanza. Tale sospensione riguarda anche ai liberi professionisti in caso di malattia grave o infortunio dei figli minorenni, che impediscano lo svolgimento della professione.
CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
L’art. 10 prevede:
Durata massima delle missioni
Si prevede la soppressione della disciplina transitoria che consentiva di prorogare le missioni di somministrazione a tempo determinato oltre i 24 mesi. In precedenza, questa proroga era possibile se il contratto di lavoro del somministrato veniva trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato. Con la modifica, torna a essere applicato il limite massimo di 24 mesi per le missioni a tempo determinato presso lo stesso utilizzatore.
Esclusione dai limiti quantitativi
Vengono introdotte esenzioni dai limiti quantitativi previsti per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato. In particolare, le seguenti categorie di lavoratori saranno escluse da tali limiti:
- Lavoratori con contratto a tempo indeterminato con l’agenzia di somministrazione: Se il lavoratore somministrato è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione, la sua missione non sarà soggetta ai limiti quantitativi.
- Lavoratori disoccupati o svantaggiati: Anche i lavoratori che sono disoccupati da almeno sei mesi, che percepiscono ammortizzatori sociali, e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (come definiti dal regolamento UE 651/2014) saranno esentati dai limiti quantitativi di utilizzo della somministrazione a tempo determinato.
Esenzione dall’applicazione delle causali per contratti superiori a 12 mesi
Un’importante novità riguarda l’esenzione dall’applicazione delle causali per i contratti di somministrazione a tempo determinato che superano i 12 mesi. In particolare, vengono esclusi dall’obbligo di indicare una causale per i contratti oltre 12 mesi:
- I lavoratori disoccupati da più di sei mesi.
- I lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali.
- I lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
Questa disposizione facilita il ricorso a contratti di durata superiore a 12 mesi, senza dover fornire le motivazioni tipicamente richieste dalla normativa per le proroghe di durata. Si tratta di una misura pensata per rendere più flessibile l’uso della somministrazione di lavoro, soprattutto in situazioni che riguardano categorie svantaggiate o in difficoltà.
ATTIVITA’ STAGIONALI
L’art. 11 introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del DLgs. 81/2015, stabilendo che tra le attività stagionali rientrano anche quelle finalizzate a far fronte a intensificazioni del lavoro in determinati periodi dell’anno o a esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, formalizzate dai CCNL.
PERIODO DI PROVA CONTRATTI A TERMINE
L’art. 13 interviene sul decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104, in tema di periodo di prova specificando che «Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.” In ogni caso la durata del periodo di prova può essere:
- non inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i contratti di durata fino a sei mesi,
- superiore a 30 giorni per quelli con durata tra sei mesi e i dodici mesi».
L’art. inoltre sopprime la norma sull’attività dell’INPS per promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi e sul potenziamento dell’attività di accertamento delle elusioni e violazioni contributive (ex art. 16) ini quanto le disposizioni sono state ricomprese nell’art. 30 del DL 19/2024.
SMART WORKING
L’art. 14 interviene sul termine per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile, prevedendo, in particolare, che il datore di lavoro debba comunicare – in via telematica – al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro
svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
CONTROLLI INPS
Gli articoli 14 e 15 si occupano del ruolo dell’INPS per la promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori od omissioni.
Prevista la sanzione ridotta anche nel caso in cui il contribuente a seguito di segnalazioni dell’istituto, anche tramite gli intermediari provveda:
- entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione alla regolarizzazione delle anomalie, omissioni ed errori e nei successivi 30 giorni al versamento di quanto eventualmente dovuto.
FORFETTARI NEI CONTRATTI MISTI
L’art. 17 interviene sulla causa ostativa che riguarda le persone fisiche iscritte agli albi o ai registri professionali e che svolgono contemporaneamente attività libero-professionali e lavoro subordinato a tempo parziale.
In particolare, viene ampliata la platea dei soggetti che possono avvalersi del regime forfetario (di cui all’articolo 1, commi 54-89, della legge, 23 dicembre 2014, n. 190) attraverso l’eliminazione della causa ostativa che impedisce l’applicazione del regime forfettario alle persone fisiche iscritte agli albi professionali che svolgono attività libero-professionale in favore di datori di lavoro con più di 250 dipendenti, purché tali persone abbiano contemporaneamente un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo applicato.
Per l’applicazione di questa esclusione, il contratto di lavoro autonomo deve essere certificato dagli organi competenti (come previsto dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003). Inoltre, non devono esserci sovrapposizioni tra le prestazioni svolte nel lavoro subordinato e quelle del contratto autonomo, né a livello di orari, giornate di lavoro o oggetto delle prestazioni.
I lavoratori autonomi che beneficiano di questa misura sono tenuti a eleggere un domicilio professionale diverso da quello del datore di lavoro con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.
In sintesi si prevede:
- Esclusione della causa ostativa prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che:
- Esercitano attività libero-professionali in favore di datori di lavoro con oltre 250 dipendenti.
- Contestualmente stipulano un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato con un orario compreso tra il 40% e il 50% dell’orario pieno previsto dal contratto collettivo.
- Condizioni e modalità:
- Il numero dei dipendenti del datore di lavoro viene calcolato al 1° gennaio dell’anno in cui sono stipulati i contratti.
- È obbligatoria l’elezione di un domicilio professionale distinto da quello del datore di lavoro.
- Certificazione dei contratti:
- Il contratto di lavoro autonomo deve essere certificato dagli organi competenti.
- Non deve esserci sovrapposizione tra il lavoro autonomo e quello subordinato in termini di oggetto, modalità della prestazione, orario e giornate di lavoro.
APPRENDISTATO TRASFORMAZIONI
L’art. 18 apporta modifiche alla disciplina concernente le diverse tipologie di contratto di apprendistato e al cd. sistema duale.
Attualmente è possibile la trasformazione dell’apprendistato cd. per la qualifica ed il diploma professionale, una volta conseguito il predetto titolo, nel contratto di apprendistato cd. professionalizzante. Accanto a tale possibilità, la nuova norma in esame introduce la possibilità di trasformazione anche nel cd. apprendistato di alta formazione e ricerca.
Nello specifico, la norma dispone che una volta maturata la qualifica professionale od ottenuto il diploma professionale, ovvero il diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica superiore, previo aggiornamento del piano di formazione, è possibile trasformare il rapporto, rispettivamente, in:
- contratto di apprendistato professionalizzante, al fine di ottenere la qualificazione professionale, ai fini contrattuali;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in conformità ai requisiti sanciti dall’art. 45 D.Lgs. 81/2015, che regola le modalità ed i criteri di svolgimento.
ASSENZE INGIUSTIFICATE
L’art. 19 intende combattere una pratica abbastanza diffusa di assenze reiterate da parte del lavoratore volte a provocare il licenziamento da parte del datore di lavoro, per avere diritto alla indennità di disoccupazione.
Nel dettaglio, la disposizione che aggiunge il comma 7-bis all’art.26 del D.Lgs. 151/2015 – prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, imputabile a volontà del lavoratore, nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni.
La risoluzione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
Inoltre è previsto che il datore di lavoro debba comunicare l’assenza all’ispettorato del lavoro territorialmente competente che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione.
Infine, in tali casi non si applica la procedura relativa alle dimissioni telematiche disciplinata al medesimo art. 26 del D.Lgs. 151/2015 in base al quale, al di fuori di determinate ipotesi, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli e trasmessi al datore di lavoro e alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
CONCILIAZIONE
L’art. 20 prevede che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro, regolati dagli artt. 410 e 412-ter del c.p.c., potranno svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, come previsto dall’art. 20 del Ddl, fermo restando quanto stabilito dall’art. 12-bis del DL 76/2020.
Le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie necessarie saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Nel frattempo, si applicheranno le modalità vigenti.
RATEIZZAZIONI INPS – INAIL – 60 RATE
L’art. 23 introduce la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, forme di rateizzazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale, di concerto con ciascuno dei due enti.