Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI art. 49
L’art. 49 estende per la durata di nove mesi il “fondo di garanzia PMI” che conferisce a favore di professionisti o micro, piccole e medie imprese garanzie statali gratuite nei casi di difficoltà di accesso al credito (https://www.fondidigaranzia.it/).
Tra le novità più importanti si segnala:
- un attenuamento della valutazione della “probabilità di inadempimento” del soggetto richiedente, quale condizione di accesso alla misura, dalla cui applicazione ci si potrà aspettare un aumento delle istanze accolte;
- l’incremento dell’importo garantito dal fondo per ciascun soggetto richiedente da 2,5 a 5 milioni;
- l’estensione di tale fondo ai finanziamenti erogati dalle banche per estinguere posizioni debitorie pregresse dell’impresa (prima escluse).
Alle PMI(1) con sede in Italia la garanzia del Fondo, per 9 mesi (dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020), è:
- concessa gratuitamente;
- l’importo massimo garantito è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
- con una percentuale di copertura per la garanzia diretta dell’80% e per la riassicurazione del 90% dell’importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia;
- per ciascuna operazioni di finanziamento l’importo massimo garantito non può superare 1,5 milioni di euro;
- ad esclusione delle startup con meno di 2 bilanci, la possibilità di accedere al Fondo è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario (calcolabile tramite Bancopass, scegliendo alla richiesta “Selezionare Centrale Rischi” l’opzione “Nessuna”);
- è sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).
In caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell’intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa automaticamente.
Possono beneficiare della garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell’importo del debito residuo.
Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
Le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo.
Per finanziamenti erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (da dichiarare tramite autocertificazione(3)) la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e con copertura dell’80% per la garanzia diretta e del 90% in riassicurazione per finanziamenti fino a 3.000 euro e di durata massima 18 mesi meno un giorno.
Garanzie per il settore fieristico art. 53
L’art. 53 prevede una garanzia straordinaria per le operazioni finanziarie nel settore crocieristico attraverso l’intervento di SACE S.p.a.
Operazioni di cartolarizzazione dei crediti deteriorati art. 55
L’art. 55, al fine di agevolare le operazioni di cartolarizzazione dei crediti deteriorati (c.d. NPL), introduce il diritto delle società di trasformare i crediti pecuniari in crediti d’imposta se:
- i crediti sono ceduti prima del 31 dicembre 2020;
- sono trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento del credito ceduto;
- l’ammontare globale delle cessioni non superi il limite massimo di due miliardi di euro.
Tale misura potrà risultare molto utile per “compensare” dei debiti con l’erario attraverso la cessione dei crediti di difficile riscossione.
Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui art. 56
L’art. 56 introduce per le micro, piccole e medie imprese che auto dichiarano di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività a causa del Coronavirus una serie di agevolazioni a condizione che l’esposizione debitoria non sia già considerata deteriorata, tra cui:
- l’impossibilità per la banca di revocare fidi o conti anticipi fatture sugli importi accordati fino al 30 settembre 2020;
- la proroga delle scadenze dei prestiti non rateali;
- la sospensione delle rate dei finanziamenti e dei canoni di leasing fino al 30 settembre 2020.
Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
Su richiesta del finanziatore, che deve indicare l’importo massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia(4) del 33%:
- sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca (punto 1), calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 18 marzo 2020;
- sui prestiti non rateali (punto 2);
- sulle singole rate e canoni sospesi (punto 3).
Supporto di Cassa Depositi e Prestiti per la liquidità art. 57
L’art. 57 prevede un supporto non solo alle PMI, ma anche alle MID-Cap (imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3 mila unità), grazie alla possibilità data alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza. Cassa Depositi e Prestiti (CDP), potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; mentre lo Stato, potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema
Sospensione finanziamenti “Progetti di internalizzazione” art. 58
L’art. 58 prevede a favore delle imprese che hanno ottenuto dei finanziamenti da Simest per progetti di “internazionalizzazione” la possibilità di chiedere la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.
N.B.
Occorre, in ogni caso, segnalare come alcune banche e intermediari finanziari prevedano già dei meccanismi di sospensione e/o proroga dei finanziamenti, per cui si suggerisce comunque di interloquire con la propria Banca/Istituto al fine di valutare i piani di offerta predisposti unilateralmente dalla banca.
C’è inoltre da aspettarsi che tali agevolazioni potranno essere molto convenienti, anche in vista delle risorse stanziate, non solo attraverso il Decreto Cura Italia, ma anche a fronte della iniezione di liquidità, pari a 750 miliardi di €uro, proveniente dalla Banca Centrale Europea a favore di tutto il sistema bancario europeo.
ALTRE MISURE
Imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale art. 5
L’art. 5 prevede finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per le imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale, venduti ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.
Stanziamento previsto: 50 milioni di euro.
Tempi di attuazione previsti: 5 giorni dall’entrata in vigore del decreto Cura Italia.
Fondo per la promozione integrata art. 72
L’art. 72 istituisce, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro, il “Fondo per la promozione integrata” che prevede, tra i vari interventi, un contributo a fondo perduto sino al 50% delle spese ammissibili per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese in paesi fuori dall’UE.
Note
(1) Secondo definizione comunitaria.
(2) Le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.
(3) Ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
(4) Utilizzando un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1.730 milioni di euro.
SINTESI ART. 49 – Fondo Centrale di Garanzia Il Fondo di Garanzia per le PMI è attualmente il principale strumento di garanzia pubblica a favore delle Piccole e Medie Imprese italiane. Interviene garantendo il finanziamento che l’impresa richiede al sistema bancario rilasciando una garanzia escutibile a prima richiesta. Il Fondo interviene anche a favore dei Confidi, riassicurando il rischio assunto da questi ultimi. L’articolo stabilisce che per nove mesi l’operatività del Fondo avrà delle modifiche nell’operatività. |
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A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DEL DECRETO Gratuità del Fondo |
PRIMA Il Fondo percepiva una commissione in percentuale sull’importo finanziato |
Importo max. per singola impresa 5 mln. |
2,5 mln. |
Copertura del fondo 80% in garanzia diretta per banche e |
Copertura legata alla fascia di rating attribuita |
E’ ammessa la possibilità di rinegoziazioni del debito, |
Esclusa, a meno che non si trattasse di linee |
Intervento Sezioni Speciali per innalzare la quota garantita |
Possibilità già prevista, rafforzata dal Decreto |
Automatismo dell’allungamento della garanzia del Fondo in caso di moratoria |
Già prevista da Circolare MCC |
La PD è determinata solo sulla base di indicatori |
La PD è determinata sulla base di indicatori |
Non è dovuta la commissione in caso di mancato perfezionamento |
Era prevista una commissione di 300 euro |
Cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie su |
Non previsto |
Intervento con garanzia fino all’80% (90% in riassicurazione) per finanziamenti fino a 3.000 euro a favore Gratuità del Fondo e assenza di valutazione. |
Non previsto |
Possibilità per gli Operatori di microcredito ex art. 111 TUB |
Non previsto |
Incremento a 40.000 euro dei finanziamenti concedibili |
25.000 euro |
Incremento di 1,5 miliardi della dotazione del Fondo |
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SINTESI ART. 49 – Misure a sostegno della liquidità |
Le Aperture di credito in c/c (scoperti) e gli anticipi esistenti alla data del 20 Febbraio 2020 o al 17 Marzo 2020 non possono essere revocati (totalmente o parzialmente) fino al 30 Settembre 2020. |
E’ prevista la proroga dei contratti relativi a linee non rateali con scadenza fino al 30 Settembre, al 30 Settembre 2020. |
Per mutui e finanziamenti con piani rateali il pagamento delle rate con scadenza fino al 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 Settembre 2020 e l’importo delle rate “sospese” è dilazionato senza formalità e con modalità che non assicurino nuovi costi per le parti. L’impresa può chiedere la sospensione della sola quota capitale |
La richiesta di moratoria deve essere comunicata alla banca unitamente a una dichiarazione in cui l’impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenza di liquidità conseguente all’epidemia. |
Terni lì 24 marzo 2020
Dott. Giulio De Giorgis