Il decreto Cura Italia detta norme speciali su CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) e CIGD (Cassa integrazione guadagni in deroga) per l’intero territorio nazionale allo scopo di fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus. Sono due le direttrici seguite in ordine alla concessione degli ammortizzatori sociali: semplificare le procedure ed allargare l’ambito soggettivo di applicazione a sostegno di tutti i settori produttivi.
LAVORATORI INTERESSATI
Sono destinatari della misura i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato anche a tempo determinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato di tipo 2 professionalizzante), con esclusione dell’apprendistato di tipo 1 apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e di tipo 3 apprendistato di alta formazione e di ricerca, con esclusione dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio e di colf e badanti.
QUANTO SPETTA
Un’indennità pari all’80% della retribuzione lorda che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.
La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo mensile come segue:
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Lavoratori con retribuzione mensile lorda inferiore o pari ad euro 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 998,18 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad euro 939,89; |
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lavoratori con retribuzione mensile lorda superiore ad € 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 1.199,72 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad euro 1.129,66. |
Sulla prestazione compete l’assegno al nucleo familiare.
CIGO – FIS
L’art. 19 prevede un intervento a favore delle aziende già coperte dal trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e dall’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Beneficiari: CIGO (Imprese esercenti attività produttive (industria) senza limiti dimensionali):
i lavoratori i cui datori di lavoro, senza alcun limite dimensionale, appartengono ai settori indicati dall’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015, essenzialmente del settore industriale, ovvero:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con organizzazione distinta dalla attività di escavazione.
Beneficiari FIS
(Imprese esercenti attività commerciali con più di 5 dipendenti e fino a 50 dipendenti):
i lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, ovvero da 6 a 50 dipendenti.
Procedura
In due fasi successive:
1° di informazione e consultazione sindacale;
2° amministrativa (invio telematico della domanda all’INPS), con importanti semplificazioni rispetto alla procedura ordinaria.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica COVID-19, possono presentare domanda di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, con causale “emergenza COVID-19”, non è necessario stipulare l’accordo sindacale ordinariamente previsto (fatta salva l’informazione e consultazione sindacale anche per via telematica); ¨ la richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane.
I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020, la domanda deve essere presentata entro 4 mesi, a partire dal mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, non si applica la contribuzione addizionale.
CIGD
L’art. 22 prevede che per le altre aziende prive di tutela ordinaria, è concessa la cassa integrazione in deroga (CIGD).
Beneficiari CIGD (Imprese esercenti attività commerciali fino i 5 dipendenti – Imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti):
i lavoratori dipendenti di tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele CIGO e FIS, in costanza di rapporto di lavoro, anche se occupano un solo dipendente.
Procedura
Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Tale accordo stabilirà l’iter di riferimento per le aziende.
La domanda deve essere presentata alle Regioni secondo la procedura telematica che verrà resa nota dalle stesse.
I trattamenti CIGD possono essere chiesti, entro 4 mesi, alla Regione e alle Province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari spetta all’INPS erogare le prestazioni con la modalità di pagamento diretto.
IN SINTESI
- Le Imprese esercenti attività commerciali fino i 5 dipendenti = CIGD;
- Le Imprese esercenti attività commerciali con più di 5 dipendenti e fino a 50 dipendenti = FIS;
- Le Imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti = CIGD;
- Le Imprese esercenti attività produttive (industria) senza limiti dimensionali = CIGO.
Le procedure non potranno essere avviate fintanto che l’INPS e Le Regioni o Provincie autonome non avranno emanato regolamenti e norme.
Dott. Gianni De Giorgis