Garanzie pubbliche per favorire l’accesso al credito di imprese piccole, medie e grandi
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (cambiali – assegni etc.)
Prima di trattare il decreto in sintesi segnalo che l’A.b.i. (Associazione bancaria italiana) ha comunicato alle Banche, con la circolare allegata, le modalità in base alle quali concedere finanziamenti, con garanzia pubblica, alle imprese.
E’ bene sin da subito rivolgersi alle banche per avviare le pratiche che hanno bisogno di tempo per essere istruite anche se non potranno essere concessi finanziamenti fino a quando non arriverà l’autorizzazione della Commissione Europea al decreto.
Indice del decreto
Misure potenziate per particolari target di imprese
PMI di minori dimensioni e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni
PMI con fatturato fino a 3.200.000 euro
- Garanzie pubbliche per imprese di ogni dimensione (art. 1 – D.L. 8/4 2020, n. 23)
- Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11 – D.L. 8/4 2020, n. 23)
- Ulteriori misure attivate dai D.L. precedenti
- Garanzie pubbliche riservate a imprese fino a 499 dipendenti (art. 13 – D.L. 8/4 2020, n. 23)
Salvo quanto previsto dalle misure potenziate per particolari tipologie di imprese, fino al 31 dicembre 2020 alle imprese con al massimo 499 dipendenti con sede in Italia la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI:
- è concessa gratuitamente e l’accesso è garantito senza utilizzo del modello di valutazione del fondo (1);
- l’importo massimo totale garantito per azienda è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro. Una volta raggiunti i 5 milioni le PMI, come da definizione comunitaria (7), potranno utilizzare anche un plafond riservato di 30 miliardi di garanzie SACE;
- è concessa su finanziamenti fino a 6 anni per importi massimi che dovranno essere inferiori al:
a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 01 gennaio 2019, l’importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività;
b) 25% del fatturato del 2019;
c) fabbisogno, da attestare con autocertificazione (2), per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
- la percentuale di copertura per la garanzia diretta all’impresa è aumentata all’80%, che salirà al 90% una volta ottenuta l’autorizzazione della Commissione Europea (condizione);
- la percentuale di copertura per la riassicurazione è aumentata al 90% dell’importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia, che potrà salire al 100% una volta ottenuta l’autorizzazione della Commissione Europea (condizione) e a condizione che le garanzie rilasciate dal Confidi non superino il 90% e a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto dal Fondo;
- può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate dopo il 31 gennaio e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, a patto che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all’impresa e comunichi tale riduzione al Fondo;
- è estesa automaticamente in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell’intera rata di finanziamenti già garantiti dal Fondo;
- non prevede il pagamento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).
La garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano, dopo il 31 gennaio 2020, esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate (3)“ o che dopo 31 dicembre 2019, siano state ammesse a procedure concorsuali (concordati in continuità, art. 182 bis o art. 67) del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.
Inoltre:
- possono beneficiare della garanzia diretta all’80% e del 90% della garanzia Confidi anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell’importo del debito residuo;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- le garanzie su portafogli di minibond sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85% della dotazione disponibile del Fondo.
Misure potenziate per particolari target di imprese
1. Per le PMI di minori dimensioni e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere danneggiati dall’emergenza di COVID-19 (1) e che richiedono nuovi finanziamenti (4) con:
- importi fino al 25% dei ricavi 2019 (5) e tetto massimo di 25.000 euro;
- preammortamento di 24 mesi e durata massimo di 6 anni;
il Fondo garantirà il 100% del finanziamento, gratuitamente e automaticamente, permettendo al finanziatore di erogare la somma senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Fondo. La banca applicherà all’operazione finanziaria un tasso di interesse massimo (6) .N.B. Per rendere operativo questo innalzamento è necessaria l’autorizzazione delle Commissione Europea.
2. Per le PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro che autocertificano di essere danneggiate dall’emergenza di COVID-19 (1) e che richiedono nuovi finanziamenti
(1) con:
- importi fino al 25% dei ricavi 2019;
la garanzia può arrivare dal 90% al 100% del finanziamento, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi.
Garanzie pubbliche per imprese di ogni dimensione (art. 1 – D.L. 8/4 2020, n. 23)
N.b. Per le medie e grandi imprese (indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni di euro) che dal 1 marzo 2019 al 1 marzo 2020 hanno avuto calo del fatturato del 10% possono richiedere finanziamenti di importo compreso tra 5 e 50 milioni di euro e durata fino a 18 mesi …. Omissis
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11 – D.L. – D.L. 8/4 2020, n. 23)
- Sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i termini di scadenza ricadenti o decorrenti di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente;
- l’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione del punto precedente opera su:
-
- i termini per la presentazione al pagamento;
- i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- i termini previsti all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (“L’iscrizione è effettuata: a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall’articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 3 della legge n. 386 del 1990”);
- nonché all’articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990 (“la comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell’articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento”).
-
- il termine per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990 (“Nei casi previsti dall’articolo 2 della legge n. 386 del 1990, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto per la constatazione equivalente”);
- I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
Ulteriori misure attivate dai D.L. precedenti
Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 – D.L. 17/3 2020, n. 18)
Alle PM I(7),con esposizioni debitorie “in bonis (8)” al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un autocertificazioni (2) in cui dichiarano di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”:
- non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
- sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
- viene sospeso, dal 17 marzo (anche se la comunicazione di sospensione viene presentata dopo e la rata non è stata pagata) al 30 settembre 2020 compreso, il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi. Le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99.
La moratoria ex lege sui finanziamenti determina lo spostamento in avanti, senza alcuna commissione, del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. In caso di:
- sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), gli interessi che matureranno durante la sospensione (calcolati sul capitale residuo sospeso al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario) saranno ripagati in quote, dopo il 30 settembre 2020, nel piano di ammortamento residuo;
- sospensione della sola quota capitale, gli interessi sul capitale ancora da rimborsare dovranno essere pagati anche durante il periodo di sospensione, senza ulteriori effetti sul piano di rimborso originario.
L’azienda può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata), previa comunicazione alla banca/intermediario, e riprendere il normale pagamento delle rate.
Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
Su richiesta del finanziatore, che deve indicare l’importo massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia(10) del 33%:
- sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca (punto 1), calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 18 marzo 2020;
- sui prestiti non rateali (punto 2);
- sulle singole rate e canoni sospesi (punto 3).
Note:
(1) Ai soli fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio che dovranno fare i finanziatori la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del modello di valutazione del Fondo (calcolabile tramite Bancopass, scegliendo alla richiesta “Selezionare Centrale Rischi” l’opzione “Nessuna”)
(2) Autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.
(3) Ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni.
(4) Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.
(5) Da bilancio approvato, dichiarazione fiscale o, se non ancora disponibili, dati autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.
(6) Non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.
(7) L’impresa beneficiaria non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non deve risultare presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea.
(8) Secondo definizione comunitaria.
(9) Le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.
(10) Utilizzando un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro.
Fonti:
-
- Decreto legge n. 23/2020 del 08 aprile 2020;
- Circolare A.b.i. Prot. UCR/ULS/000686 del 09 aprile 2020;
- Assolombarda