APPROFONDIMENTO DECRETO RILANCIO
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – MAGGIO 2020
Il decreto rilancio prevede uno contributo a fondo perduto per esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo titolari di reddito agrario e partite IVA.
Condizioni: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno un terzo all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Ammontare del contributo: il contributo è esentasse e si calcola sulla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato di aprile 2019 con le seguenti percentuali:
- 20% in caso di ricavi o compensi nell’anno 2019 non superiori ad €uro 400.000,00;
- 15% in caso di ricavi o compensi nell’anno 2019 superiori ad €uro 400.000,00 e fino ad €uro 1.000.000,00;
- 10% in caso di ricavi o compensi nell’anno 2019 superiori ad €uro 1.000.000,00 e fino ad €uro 5.000.000,00.
con un importo minimo di €uro 1.000,00 per le persone fisiche e di €uro 2.000,00 per le società.
Soggetti beneficiari: i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva. Dal contributo a fondo perduto sono esclusi i liberi professionisti e i lavoratori autonomi iscritti alle casse private. Pertanto, avvocati, commercialisti, medici, ingegneri e tutte le professioni che prevedono un’iscrizione ad albo/ordine professionale, sono per ora escluse (sembra cambierà in fase di conversione in legge). Ai soggetti ammessi si aggiungono gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e religiosi civilmente costituiti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Soggetti esclusi: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di accesso al contributo; gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR; gli intermediari finanziari e società di partecipazione (articolo 162-bis del TUIR); i contribuenti che hanno diritto alla percezione dell’indennità prevista per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall’articolo 27 del Decreto Legge CuraItalia e quelli che percepiscono l’indennità prevista per i lavoratori dello spettacolo ed i lavoratori dipendenti, nonché i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a partire dall’inizio della crisi sanitaria, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Richiesta del contributo a fondo perduto: con la presentazione di apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, che può essere effettuata anche a mezzo intermediario, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica non ancora pubblicata che conterrà anche l’autocertificazione di regolarità antimafia.
Il contributo a fondo perduto verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
N.B. qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupererà il contributo ottenuto con applicazione delle sanzioni dal 100% al 200%, oltre agli interessi di legge. Inoltre, il recupero forzoso di quando illegittimamente ottenuto viene effettuato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza. Possono, pertanto, essere previste severe conseguenze anche dal punto di vista penale, con applicazione dell’articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione di erogazioni ai danni dello stato).