misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il Decreto è entrato in vigore dal 29 ottobre.
SINTESI
- Contributi a fondo perduto
Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto a beneficio degli operatori, con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, dei settori oggetto delle misure restrittive disposte con il DPCM del 24 ottobre 2020 (individuati attraverso i codici ATECO), tra cui: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema.
Agli indennizzi sono ammessi anche i soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di euro.
Esclusi invece i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale condizione relativa alla riduzione del fatturato non si applica ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
I soggetti invece che non avevano percepito il precedente contributo, il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
L’importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio. In ogni caso, l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.
Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.
L’importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.
Di seguito i codici Ateco delle attività che hanno diritto agli indennizzi, con accanto l’aumento in percentuale della somma che sarà erogata.
493210 Trasporto con taxi 100%
493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente 100%
561011 Ristorazione con somministrazione 200%
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200%
561030 Gelaterie e pasticcerie 150%
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150%
561042 Ristorazione ambulante 200%
562100 Catering per eventi, banqueting 200%
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 150%
591400 Attività di proiezione cinematografica 200%
823000 Organizzazione di convegni e fiere 200%
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200%
931110 Gestione di stadi 200%
931120 Gestione di piscine 200%
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti 200%
931190 Gestione di altri impianti sportivi nca 200%
931200 Attività di club sportivi 200%
931300 Gestione di palestre 200%
931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200%
931999 Altre attività sportive nca 200%
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 200%
932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400%
932930 Sale giochi e biliardi 200%
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200%
960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200%
960420 Stabilimenti termali 200%
960905 Organizzazione di feste e cerimonie 200%
551000 Alberghi 150%
552010 Villaggi turistici 150%
552020 Ostelli della gioventù 150%
552030 Rifugi di montagna 150%
552040 Colonie marine e montane 150%
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150%
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150%
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150%
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150%
493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200%
773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200%
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200%
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200%
900101 Attività nel campo della recitazione 200%
900109 Altre rappresentazioni artistiche 200%
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200%
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200%
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200%
949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200%
949990 Attività di altre organizzazioni associative nca 200%
- Proroga della cassa integrazione
Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche. È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.
- Blocco licenziamenti
Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti. Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi:
– imprese che hanno cessato l’attività;
– imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
- Sospensione contributi
Per le aziende interessate dal DPCM 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre.
I pagamenti di detti contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è invece riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.
- Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.
L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è’ subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
- Lavoro agile
Viene esteso lo smart working per i lavoratori con figli. In particolare, con una modifica all’articolo 21-bis del decreto Agosto (D.L. 104/2020, convertito dalla legge 126/2020), si prevede che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working non solo se il figlio con meno di 16 anni (ante modifica il limite di età era di 14 anni) è stato posto in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19 ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio nonché nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Credito d’imposta sugli affitti
Il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.
- Cancellazione della seconda rata IMU
La seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.
- Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo
Sono previste:
- una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
- la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.
- Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti
È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti:
- 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator;
- 100 milioni per editoria, fiere e congressi;
- 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale;
- 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.
- Reddito di emergenza
A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza.
- Indennità da 800 euro per i lavoratori del settore sportivo
È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’importo è aumentato da 600 a 800 euro.
- Sostegno allo sport dilettantistico
Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.
Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.
- Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca
Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive.
Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.
- Salute e sicurezza
È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Tra questi:
- lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia;
- l’istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.
- Giustizia
Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l’altro, si introducono disposizioni:
- per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze;
- per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.
- Tax credit vacanze
Viene esteso fino al 30 giugno 2021 il periodo validità del tax credit vacanze. In particolare, per effetto dalla proroga il bonus può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast fino al 30 giugno 2021 (anziché 31 dicembre 2020).
Ai fini della concessione dell’agevolazione saranno prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.
Studio De Giorgis