SINTESI
Le disposizioni del DPCM entrano in vigore dal 4 dicembre e saranno vigenti fino al 15 gennaio 2021.
PER TUTTI
COPRIFUOCO – Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7:00 del 1° gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
ZONA GIALLA
SPOSTAMENTI – Consentiti, dal 04 dicembre 2020 al 20 dicembre 2020, gli spostamenti tra Comuni e Regioni diverse, se in zona gialla, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
SCUOLE – Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.
NEGOZI – Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21:00.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, gli ingressi avvengano in modo scaglionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
RISTORANTI – Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7:00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”.
ZONA ARANCIONE
SPOSTAMENTI – E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori comunali è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
NEGOZI – Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21:00.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, gli ingressi avvengano in modo scaglionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
RISTORANTI – Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
ZONA ROSSA
SPOSTAMENTI – È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori comunali è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
NEGOZI – Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
RISTORANTI – Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
SCUOLE – Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
Gli italiani che andranno all’estero per turismo dal 21 dicembre al 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. Anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo dovranno sottoporsi dalla quarantena.
TABELLA
DPCM 4/12/2020 |
ZONA GIALLA |
ZONA ARANCIONE |
ZONA ROSSA |
CIRCOLAZIONE |
Vietato circolare dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7:00 del 1° gennaio 2021, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità. Da domenica 6 dicembre 2020 sono in zona gialla: Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. |
Vietato circolare dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7:00 del 1° gennaio 2021. E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità. Da domenica 6 dicembre 2020 sono in zona arancione: Basilicata, Calabria, Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano. |
È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un comune all’altro. Da domenica 6 dicembre 2020 sono in zona rossa: Abruzzo. |
BAR E RISTORANTI |
Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18:00. L’asporto è consentito fino alle ore 22:00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. |
Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18:00. L’asporto è consentito fino alle ore 22:00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. |
Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22:00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. |
NEGOZI E CENTRI |
Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21:00. |
Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21:00. |
Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici |
ORDINANZE DEL MINISTRO DELLA SALUTE
Il Ministro della Salute ha firmato tre nuove ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020) tenutasi oggi.
Con la prima si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.
Con la seconda le Regioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da zona rossa a zona arancione.
Con la terza le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da zona arancione a zona gialla.
Le ordinanze saranno in vigore da domenica 6 dicembre.
LA NUOVA MAPPA DELLE REGIONI PER ZONA DAL 06/12/2020
- • Zona gialla: Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria.
- • Zona arancione: Basilicata, Calabria, Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano.
- • Zona rossa: Abruzzo.
Studio De Giorgis