NUOVO DECRETO LEGGE DEL 05 GENNAIO 2021
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
Il testo prevede:
- dal 07 al 15 gennaio 2021 compreso in zona gialla rafforzata,
divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma pertanto:
- i negozi sono aperti,
- bar e ristoranti sono aperti fino alle 18,
- dopo le 18 bar e ristoranti sono aperti per domicilio sempre e asporto fino alle 22,
- gli spostamenti sono consentiti (tranne quelli tra le Regioni),
- vige il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.
- week-end 09 e 10 gennaio 2021 in zona arancione
tutto il territorio nazionale in zona arancione (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia, pertanto:
- i negozi sono aperti,
- bar e ristoranti sono chiusi, eccetto per domicilio sempre e asporto fino alle 22,
- spostamenti concessi solo all’interno del proprio Comune (tranne nei casi consentiti).
- territori in zona rossa, prevista “visita a casa” nel proprio Comune, dal 07 al 15 gennaio,
è previsto che, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
- Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 07 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
- Nuovi criteri per le fasce di rischio
Il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse” che saranno riviste venerdì 15 gennaio 2021.
- Scuole superiori in classe dal prossimo 11 gennaio 2021 ??
Il testo interviene, inoltre, sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio in attesa però delle nuove zone di rischio.
- Specifiche procedure per il consenso alla somministrazione del vaccino
Il decreto-legge prevede, infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.