Green Pass

Certificazione Verde

Dal 15 ottobre il green pass diventa obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati, lo stabilisce il decreto legge “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre in modo unanime, in attesa di conversione in legge.
L’obbligo scatta in tutti i luoghi di lavoro, nelle fabbriche, negli uffici, nei negozi, negli studi professionali.
Per i lavoratori privati e pubblici senza green pass la sospensione dello stipendio scatta dal primo giorno.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione scatta dal quinto giorno.

 

L’OBBLIGO DEL GREEN PASS

  • L’obbligo di ingresso in ufficio con il green pass scatta dal 15 ottobre per tutti i dipendenti pubblici. Vale anche per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, per accedere al posto di lavoro è necessario possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.
  • L’obbligo è esteso anche ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
  • Il green pass diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella Pubblica Amministrazione o da privati, anche con contratti esterni.
  • L’obbligo scatta anche per le partite IVA. Vuol dire che il pass vale anche per gli studi professionali e per i fornitori.
  • L’obbligo di green pass si applica anche all’idraulico o all’elettricista che svolge il suo lavoro nel pubblico e nel privato.
  • L’obbligo scatta per tutte le categorie, compresi i collaboratori familiari, dalle colf alle baby sitter.
  • L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esenti in possesso di idonea certificazione medica.

SOSPENSIONE STIPENDIO

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione la retribuzione viene sospesa dal primo giorno in cui si presentano al lavoro senza la certificazione verde. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I dipendenti privati che comunicheranno di non avere il green pass o che non saranno in grado di esibirlo all’accesso nel luogo di lavoro saranno considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione della certificazione verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dall’attività lavorativa scatta dal quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde e la durata può corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, per due volte, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

 

VALIDITÁ DEL GREEN PASS

Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale il certificato verde è valido un anno dalla data dell’ultima somministrazione, grazie alla previsione introdotta nella fase di conversione in legge del primo decreto Covid. Anche per il vaccino a dose unica J&J.
I guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anti covid per avere il green pass, ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione.
La certificazione verde che arriva dopo un tampone molecolare o antigenico rapido negativo è valida 48 ore dall’ora del prelievo del tampone. Il governo ha già dato parere favorevole all’estensione a 72 ore della validità solo del tampone molecolare (si tratta di un emendamento al decreto green pass in Parlamento).
Ad oggi si dovranno attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anti covid per avere il green pass si è in attesa di una modifica, annunciata, per il rilascio immediato.

 

I CONTROLLI

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro nella Pubblica Amministrazione. Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni.
Le modalità di controllo del green pass sono previste dal DPCM 17 giugno 2021 all’art.13, come espressamente richiamato dal D.L. 105 del 23.07.2021.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR-code, utilizzando esclusivamente l’applicazione VerificaC19 (scaricabile sul cellulare), che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
In base alle previsioni del comma 4 di tale articolo, l’intestatario del pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica.
Non tutti i lavoratori possono richiede il green pass agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro.
L’art. 13 comma 4 infatti precisa che “i soggetti delegati ……. sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica”.
Questo implica pertanto che la nomina dovrà essere corredata di tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la consegna di tale informativa dovrebbe essere accompagnata da un’attività di formazione a carattere pratico.
Si allega fac-simile di delega. (Sub A)

 

LE SANZIONI

Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600,00 e 1.500,00 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass. Restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro.
La norma prevede due le possibili frodi: contraffare o acquistare un certificato falso; spacciarsi per un’altra persona mostrando la certificazione di un’altra persona. Chi falsifica una certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato: la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo. Chi usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo.
Sono reati procedibili d’ufficio, chiunque potrà denunciare la falsa certificazione, sia il personale addetto al controllo, sia qualsiasi altra persona. A carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe applicarsi anche il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno. Per il delitto di sostituzione di persona non sono necessari i raggiri tipici della truffa. Quindi esibire un certificato verde di un’altra persona può far scattare il reato di sostituzione di persona.
I lavoratori privati che non presentano il green pass saranno sanzionati: sanzioni pecuniarie e sospensione dello stipendio dal primo giorno per assenza ingiustificata. Non è previsto il licenziamento.
Sono previste sanzioni per le farmacie che non rispettano per i tamponi i prezzi calmierati stabiliti nei protocolli d’intesa, è prevista una sanzione amministrativa da 1.000,00 a 10.000,00 euro. Il prefetto può anche disporre la chiusura dell’attività per 5 giorni, compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.

 

TAMPONI

Il tampone sarà gratuito solo per le persone fragili.
Il prezzo calmierato per i tamponi rapidi nelle farmacie convenzionate è stato prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2021. Si pagano 15,00 euro, anziché 22,00 euro, per gli adulti e 8,00 euro dai 12 ai 18 anni.
Per ottenere il green pass bastano anche solo i tamponi salivari, il pass è valido 48 ore.
C’è obbligo di tampone anche per accedere al pronto soccorso anche se muniti di green pass. Fanno eccezione solo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

 


DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 – Gazzetta Ufficiale


Delega Green Pass


Sospensione Green Pass