SUPERBONUS 110% E ALTRI BONUS EDILIZI
Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, in vigore dal 12 novembre 2021
Il decreto-legge introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
In particolare, il decreto mira a evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi pertanto:
- estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.
- estende l’obbligo del visto di conformità anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativamente alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%” (Ristrutturazioni – Bonus facciate – Ecobonus – Sismabonus).
- prevede tetti di spesa per alcune categorie di beni. Tali limiti saranno stabiliti da un successivo decreto del MITE, Ministero della Transizione Ecologica, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento del governo.
- La congruità delle spese deve essere asseverata dai tecnici abilitati.
- l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. In altre parole, per il controllo delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione, saranno presi in esame i casi con rischi relativi a:
- eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
- presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
- svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle autorizzazioni richieste che effettuano più operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.
- viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”).
Il primo effetto delle modifiche è il blocco della piattaforma di cessione del credito dell’Agenzia delle Entrate chiusa per consentire dei lavori di aggiornamento e coordinamento con le nuove disposizioni normative.
Il secondo effetto delle modifiche è l’impossibilità di inoltrare la comunicazione di cessione fino alla pubblicazione del decreto MITE con i tetti di spesa.
Il terzo effetto è l’aumento dei costi a carico del contribuente per l’ottenimento delle asseverazioni e del visto di conformità.